Scadenzario Fiscale

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Gasolio – Rimborsi trimestrali

La presentazione della dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali con riferimento ai consumi registrati nel trimestre precedente deve essere fatta secondo le sottoelencate scadenze:
30 aprile: I trimestre
(periodo 1° gennaio - 31 marzo)
31 luglio: II trimestre (periodo 1° aprile - 30 giugno)
31 ottobre: III trimestre (periodo 1° luglio -  30 settembre)
31 gennaio:  IV trimestre (periodo 1° ottobre - 31 dicembre).


È possibile inviare la domanda tramite:
 - il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
 - via PEC;
 - in forma cartacea con supporto informatico.
Per i trasportatori UE non obbligati alla dichiarazione dei redditi in Italia, la competenza degli Uffici delle Dogane è assegnata secondo lo Stato membro di appartenenza.

La misura del beneficio riconoscibile varia secondo il tipo di prodotto utilizzato:

  • 229,18 euro per mille litri di gasolio/HVO non sostenibile (aliquota normale)
  • 214,18 euro per mille litri di HVO sostenibile (aliquota ridotta).

L’agevolazione è fruibile anche mediante compensazione indicando nel Modello F24 il codice tributo 6740 La presentazione della dichiarazione nei termini di legge è condizione indispensabile per il riconoscimento delle agevolazioni e dovrà avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli enti competenti.

I nostri professionisti sono a tua disposizione!

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Studio Montanaro
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