Autovetture, autocaravan , ciclomotori e motocicli

Contabilità

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Definizione

Rientrano in questa voce le spese sostenute per l’acquisto di veicoli a motore utilizzati, anche solo in parte, nell’ambito dell’attività professionale: autovetture, motocicli, ciclomotori e autocaravan.
Il costo di acquisto include:
- il valore originario effettivamente sostenuto per l’acquisizione;
- l’onere per la parte d’imposta sul valore aggiunto indetraibile;
- alcuni costi accessori d’acquisto: immatricolazione.

Deducibilità

La deducibilità del costo avviene in quote annuali. Ved. quote di ammortamento

TUIR (D.P.R. 917/1986) 

  • Art. 102 Ammortamento dei beni materiali. comma 1 lettera b e b bis:
    → ... la deducibilità è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi
  • Articolo 164 - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. (ex art. 121-bis):
    1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di ... omissis ..., arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
    a) per l'intero ammontare relativamente:
    1) ... omissis ...
    2) ... omissis ...
    b) ... omissis .... Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità é ammessa, nella misura del 20 % , limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività é svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità é consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, € 4.131,66 per i motocicli, € 2.065,83  per i ciclomotori;
    b-bis) nella misura del 70 % per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Esempi di costi deducibili

  • Autovetture (categoria M1)
  • Motocicli (motore >50 cc e velocità >45 km/h)

  • Ciclomotori (motore ≤50 cc e velocità ≤45 km/h)

  • Autocaravan (veicoli per trasporto e pernottamento)

Limiti alla deducibilità

  • -

Dichiarazione dei redditi

Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico).
Ved. quote di ammortamento
Nel rigo RE7 -  Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46. 

I.V.A. 

Giurisprudenza

  • .

Note

Limiti di costo deducibile:

 
Mezzo Costo massimo deducibile Deducibilità IRPEF Ammortamento annuo
Autovetture € 18.075,99 ✅ 20% 25% su base max
Motocicli € 4.131,66 ✅ 20% 25%
Ciclomotori € 2.065,83 ✅ 20% 25%
Autocaravan Non deducibili ❌ 0%


⚠️ Se il costo del veicolo supera la soglia, la parte eccedente non è deducibile né ammortizzabile.

⚠️ La deducibilità del 20% si applica solo se il veicolo è intestato al professionista e iscritto tra i beni strumentali.

Riepilogo trattamento fiscale e IVA

Mezzo Deducibilità IRPEF Detraibilità IVA Note
Autovettura ✅ 20% (fino a €18.075,99) ✅ 40% Ammortamento 25%
Motociclo ✅ 20% (fino a €4.131,66) ✅ 40% Idem
Ciclomotore ✅ 20% (fino a €2.065,83) ✅ 40% Idem
Autocaravan ❌ 0% ❌ 0% Nessuna deducibilità

 

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