Definizione
Rientrano in questa voce le spese sostenute per l’acquisto di veicoli a motore utilizzati, anche solo in parte, nell’ambito dell’attività professionale: autovetture, motocicli, ciclomotori e autocaravan.
Il costo di acquisto include:
- il valore originario effettivamente sostenuto per l’acquisizione;
- l’onere per la parte d’imposta sul valore aggiunto indetraibile;
- alcuni costi accessori d’acquisto: immatricolazione.
Deducibilità
La deducibilità del costo avviene in quote annuali. Ved. quote di ammortamento
TUIR (D.P.R. 917/1986)
- Art. 102 Ammortamento dei beni materiali. comma 1 lettera b e b bis:
→ ... la deducibilità è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi - Articolo 164 - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. (ex art. 121-bis): →
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di ... omissis ..., arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) ... omissis ...
2) ... omissis ...
b) ... omissis .... Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità é ammessa, nella misura del 20 % , limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività é svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità é consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, € 4.131,66 per i motocicli, € 2.065,83 per i ciclomotori;
b-bis) nella misura del 70 % per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Esempi di costi deducibili
- Autovetture (categoria M1)
-
Motocicli (motore >50 cc e velocità >45 km/h)
-
Ciclomotori (motore ≤50 cc e velocità ≤45 km/h)
-
Autocaravan (veicoli per trasporto e pernottamento)
Limiti alla deducibilità
-
-
Dichiarazione dei redditi
Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico).
Ved. quote di ammortamento
Nel rigo RE7 - Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46.
I.V.A.
- I.V.A. (D.P.R. 633/1972):
Articolo 19 bis 1 - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi lett. c → La detrazione dell'IVA relativa all'acquisto, locazione, noleggio e impiego di veicoli a motore è limitata al 40%.
Giurisprudenza
- .
Note
Limiti di costo deducibile:
Mezzo | Costo massimo deducibile | Deducibilità IRPEF | Ammortamento annuo |
---|---|---|---|
Autovetture | € 18.075,99 | ✅ 20% | 25% su base max |
Motocicli | € 4.131,66 | ✅ 20% | 25% |
Ciclomotori | € 2.065,83 | ✅ 20% | 25% |
Autocaravan | ❌ Non deducibili | ❌ 0% | — |
⚠️ Se il costo del veicolo supera la soglia, la parte eccedente non è deducibile né ammortizzabile.
⚠️ La deducibilità del 20% si applica solo se il veicolo è intestato al professionista e iscritto tra i beni strumentali.
Riepilogo trattamento fiscale e IVA
Mezzo | Deducibilità IRPEF | Detraibilità IVA | Note |
---|---|---|---|
Autovettura | ✅ 20% (fino a €18.075,99) | ✅ 40% | Ammortamento 25% |
Motociclo | ✅ 20% (fino a €4.131,66) | ✅ 40% | Idem |
Ciclomotore | ✅ 20% (fino a €2.065,83) | ✅ 40% | Idem |
Autocaravan | ❌ 0% | ❌ 0% | Nessuna deducibilità |
----------