Scadenzario Fiscale

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contribuenti mensili - liquidazione periodica i.v.a.

Primo giorno  lavorativo successivo alla scadenza ordinaria (16 gennaio).

Ultimo giorno per procedere alla liquidazione periodica dell’i.v.a. ed effettuare, utilizzando il modello F24, il versamento, con modalità esclusivamente telematica, di quanto eventualmente dovuto con riferimento al mese precedente (arrotondato al centesimo di euro seguendo le ordinarie regole).

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo (articolo 27, D.P.R. 26/10/1972 n. 633) (1).

Qualora l'imposta a debito non superi il limite di 25,82 euro, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il mese/trimestre successivo.

Soggetti obbligati

Titolari di partita i.v.a. (contribuenti mensili)

Modalità di pagamento

Modello F24 – (per i soggetti titolari di   partita IVA    esclusivamente con modalità telematiche) (2)  

Codice tributo

6012: versamento IVA   mensile   dicembre

Sanzioni

Ved. :

sanzioni   pagamento imposte - ritenute

Normativa di riferimento

art. 1, D.P.R. 23/03/1998 n. 100 

articolo 7, Dpr 542/1999

articolo 27, D.P.R. 26/10/1972 n. 633

articolo 31, co. 3, L. 388/2000

articolo 32-bis Dl 83/2012

Circolare 25/01/2002, n. 6/E

art. 7, D.L. 185/2008

Note

Ved. anche

acconto i.v.a.

sanzioni pagamento imposte - ritenute

liquidazione periodica i.v.a.

(1)  Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa. (articolo 32-bis Dl 83/2012)

In caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari e committenti che esercitano imprese, arti e professioni, è possibile optare, se il volume d'affari non è superiore a 2 milioni di euro) per la liquidazione del debito iva al momento degli incassi del corrispettivo se nella fattura è riportata la dicitura "Operazione con Iva ad esigibilità differita exart. 7, D.L. 185/2008".

L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

L’i.v.a. per cassa non si applica:

-       Alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta;

-       a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comporta l’uscita dal regime a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello in cui la soglia è superata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, che può essere esercitata con le stesse modalità dell’adesione. Ai fini del calcolo del triennio, il 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime per le opzioni esercitate a partire dal 1° dicembre. Allo stesso modo, l’anno di inizio dell’attività è computato per intero.

(2)  Modalità di pagamento

A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, esclusivamente modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed   alle   casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 37, co. 49, D.L. 223/2006).

Sono esonerati dall'obbligo di pagamento telematico:

-       gli enti pubblici obbligati ad utilizzare la tesoreria che non dispongono di conti correnti bancari o postali;

-       i contribuenti con crediti d'imposta che possono essere utilizzati solo a mezzo concessionario;

-       i contribuenti impossibilitati ad utilizzare conti bancari o postali (curatori fallimentari);

-       gli agricoltori esonerati;

-       i soggetti che hanno cessato l'attività e chiuso la partita Iva;

-       i soggetti che hanno affittato l'unica azienda e hanno la partita Iva sospesa.

n.b.

I contribuenti devono verificare se nel 2015 sono stati superati o meno i limiti previsti per la liquidazione dell’Iva con periodicità trimestrale. In caso di superamento, nel 2016 l’Iva dovrà essere liquidata mensilmente. Coloro che rientrano in tali limiti possono comunque optare per la liquidazione mensile dell’imposta.

Nel 2016 possono effettuare le liquidazioni trimestrali coloro che nel 2015 avevano un volume d’affari (risoluzione 15/2012) non superiore a 400.000 euro, per i soggetti che svolgono attività di prestazioni di servizi, o 700.000 euro in caso di altre attività. Questi limiti non valgono per i cosiddetti “trimestrali speciali”

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