A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, devono versare, per l'anno in corso, entro il giorno 27 del mese di dicembre, l’acconto relativo:
- al mese stesso (se contribuenti mensili);
- al quarto trimestre dell’anno in corso (se contribuenti trimestrali).
Modalità di versamento:
F24 con modalità telematiche - indicando come anno di rifermento quello in corso.
Codice tributo:
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6013 - Versamento acconto per Iva mensile;
- 6035 - Versamento IVA acconto;
Importo dovuto:
Il contribuente può calcolare l’importo dovuto scegliendo tra una delle seguenti modalità:
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metodo storico: l'88% dell'imposta dovuta:
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nell'ultimo mese dell'anno precedente per i contribuenti mensili;
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nell'ultimo trimestre dell'anno precedente per i contribuenti trimestrali;
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metodo previsionale: l'88% del debito presunto riferito:
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mese di dicembre per i contribuenti mensili;
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quarto trimestre per i contribuenti trimestrali;
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metodo delle operazioni effettuatefino al 20 dicembre: importo dovuto per il periodo:
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primo dicembre – 20 dicembre per i contribuenti mensili;
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primo ottobre – 20 dicembre per i contribuenti trimestrali;
- se l’importo così calcolato è inferiore ad euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato.
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Se l’importo calcolato è inferiore a € 103,29, il versamento non deve essere effettuato.
Soggetti esonerati:
- attività iniziata nel corso dell'anno;
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attività cessata nel corso dell'anno:
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prima del 30 novembre se contribuenti mensili;
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entro il 30 settembre se contribuenti trimestrali;
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produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’i.v.a.;
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associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfetario i.v.a. (in tali ipotesi, infatti, non vengono eseguite le liquidazioni periodiche del tributo);
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imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda:
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prima del 30 novembre se contribuenti mensili;
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entro il 30 settembre se contribuenti trimestrali;
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Sanzioni:
in caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997).
E’ tuttavia possibile beneficiare del ravvedimento operoso.