Chi non esegue, alle prescritte scadenze, in tutto o in parte i versamenti dell'imposta dovuta, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 disciplina l’istituto del ravvedimento operoso, che consente ai contribuenti di sanare le omissioni di versamenti, (parziali o totali), usufruendo di importanti riduzioni delle sanzioni ordinariamente applicabili alla violazione. A tal fine, quindi, occorre individuare la sanzione ordinaria e poi ridurla secondo le previsioni previste dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997 in relazione a quando avviene l’adempimento rispetto alla scadenza naturale.
Ravvedimento sprint: pagamento eseguito entro i 15 giorni successivi alla scadenza |
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Ravvedimento intermedio: pagamento eseguito oltre i 15 giorni successivi alla scadenza ma, comunque, entro i 30 giorni |
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Ravvedimento intermedio: pagamento eseguito oltre i 30 giorni successivi alla scadenza ma, comunque, entro i 90 giorni |
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Ravvedimento lungo: pagamento eseguito oltre i 90 giorni successivi alla scadenza |
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