Il ravvedimento operoso è possibile anche nel caso di omesso versamento del diritto camerale annuale e può avvenire mediante il contestuale versamento di quanto dovuto, degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo e delle sanzioni così calcolate
- da 1 giorno a 14 giorni di ritardo: 0,1% del dovuto per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint);
- da 15 a 30 giorni di ritardo: 1,5% del dovuto non rapportato a giorno (ravvedimento breve);
- da 30 a 90 giorni di ritardo: 1,67% del dovuto (ravvedimento medio);
- dopo i 90 giorni di ritardo ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione: 3,75% del dovuto (ravvedimento lungo);
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione: 4,29% del dovuto (ravvedimento biennale);
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione: 5% del dovuto (ravvedimento ultra annuale).