Annualmente l’inps rende noto, con apposita circolare gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali in base alla totalità dei redditi d'impresa.
Contributi fissi (su redditi sino a € 18.415,00):
- Artigiani € 4.427,04;
- Commercianti € 4.515,43.
Aliquote :
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Scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori |
fino a € 55.008,00 |
24% |
24,48% |
superiore a € 55.008,00 |
25% |
25,48% |
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Coadiuvanti/coadiutori di |
fino a € 55.008,00 |
23,25% |
23,73% |
superiore a € 55.008,00 |
24,25% |
24,73% |
Riduzioni:
- del 50% agli artigiani e agli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
- del 35% ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale
Casi Particolari:
Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito pertanto, devono procedere solo al versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Annualmente, sulla base della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati l’Istat comunica il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto.
Contribuzione a saldo
Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze risulta inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell'anno di riferimento, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati in quattro rate trimestrali mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio 2024 – I rata su minimale;
- 20 agosto 2024 – II rata su minimale;
- 18 novembre 2024 – III rata su minimale;
- 17 febbraio 2025 – IV rata su minimale;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo anno precedente, primo e secondo acconto 2022 e secondo acconto 2022.
Riferimenti normativi:
- art. 1, comma 3,comma 4 legge 02.08.1990, n. 233,
- legge n. 438/92
- art. 5 decreto legislativo 28.03.1996 n. 207
- art.59, comma 15, della legge 27.12.1997, n. 449;
- circolare n. 63 del 17.03.1998;
- circolare n. 175 del 29.07.1998;
- circolare n. 33 del 15.02.1999;
- art. 49, comma 1, legge 23.12.1999, n. 488, e ss.mm.ii.,
- circolare n. 12 del 22 gennaio 2004
- art. 24, comma 22, decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011,
- messaggio n. 20028 del 05.12.2012.
- art.1, comma 490, lett. b), della legge 27.12.2013, n. 147;
- circolare n. 29/15;
- circolare n. 35/16;
- circolare n. 22/17;
- circolare n. 27/18;
- circolare n. 25/19;
- art. 1, comma 284, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
- art.. 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020)