2024 - Inps artigiani ed esercenti attività commerciali

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                  Inps 2023 01 

Annualmente l’inps rende noto, con apposita circolare gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali in base alla totalità dei redditi d'impresa.
Contributi fissi (su redditi sino a € 18.415,00):
- Artigiani € 4.427,04;
- Commercianti € 4.515,43.

Aliquote : 

  

Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni

fino a € 55.008,00

24%

24,48%

superiore a € 55.008,00

25%

25,48%

Coadiuvanti/coadiutori di
età non superiore ai
21 anni

fino a € 55.008,00

23,25%

23,73%

superiore a € 55.008,00

24,25%

24,73%

Riduzioni:
- del 50% agli artigiani e agli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
- del 35% ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale 

Casi Particolari:
Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito pertanto, devono procedere solo al   versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Annualmente, sulla base della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati l’Istat comunica il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto.

Contribuzione a saldo
Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze risulta inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell'anno di riferimento, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati in quattro rate trimestrali mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio 2024 – I rata su minimale;
- 20 agosto 2024 – II rata su minimale;
- 18 novembre 2024 – III rata su minimale;
- 17 febbraio 2025 – IV rata su minimale;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo anno precedente, primo e secondo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

Riferimenti normativi:
- art. 1, comma 3,comma 4 legge 02.08.1990, n. 233,
- legge n. 438/92
- art. 5 decreto legislativo 28.03.1996 n. 207
- art.59, comma 15, della legge 27.12.1997, n. 449;
- circolare n. 63 del 17.03.1998;
- circolare n. 175 del 29.07.1998;
- circolare n. 33 del 15.02.1999;
- art. 49, comma 1, legge 23.12.1999, n. 488, e ss.mm.ii.,
- circolare n. 12 del 22 gennaio 2004
- art. 24, comma 22, decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011,
- messaggio n. 20028 del 05.12.2012.
- art.1, comma 490, lett. b), della legge 27.12.2013, n. 147;
- circolare n. 29/15;
- circolare n. 35/16;
- circolare n. 22/17;
- circolare n. 27/18;
- circolare n. 25/19;
- art. 1, comma 284, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
- art.. 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020)

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