Annualmente l’inps rende noto, con apposita circolare gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali in base alla totalità dei redditi d'impresa.
Aliquote sul minimale:
- 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni (per i commercianti l’aliquota è maggiorata dello 0,09%, a titolo di aliquota per la cessazione definitiva dell’attività commerciale). E’ altresì dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
- 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni (22,44 % per i commercianti).
Riduzioni:
- del 50% agli artigiani e agli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
- del 35% ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale
Casi Particolari:
Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito pertanto, devono procedere solo al versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Annualmente, sulla base della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati l’Istat comunica il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto
Anno 2021 = € 15.953,00 (circolare INPS 09.02.2021, n. 17)
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
artigiani € 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)
commercianti € 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
artigiani € 3.501,15 (3.493,71 IVS + 7,44 maternità)
commercianti € 3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità)
aliquote sul reddito eccedente il minimale
Anno 2021
- fino ad un reddito di impresa di € 47.379,00 le stesse aliquote del minimale
oltre tale importo: Artigiano 24 % - Commercianti 24,09 % - (per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: Artigiani 22,35% Commercianti 22,44%)
- oltre il reddito di impresa di € 47.379,00 e fino a € 78.965,00 (elevato a € 103.055,00 per i soli iscritti a partire dal 01.01.1996) - (per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: Artigiani 23,35% Commercianti 23,44%)
Contribuzione a saldo
Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze risulta inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell'anno di riferimento, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati in quattro rate trimestrali mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 17 maggio 2021 – I rata su minimale;
- 20 agosto 2021 – II rata su minimale;
- 16 novembre 2021 – III rata su minimale;
- 16 febbraio 2022 – IV rata su minimale;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo anno precedente, primo e secondo acconto 2021 e secondo acconto 2021.
Riferimenti normativi:
- art. 1, comma 3,comma 4 legge 02.08.1990, n. 233,
- legge n. 438/92
- art. 5 decreto legislativo 28.03.1996 n. 207
- art.59, comma 15, della legge 27.12.1997, n. 449;
- circolare n. 63 del 17.03.1998;
- circolare n. 175 del 29.07.1998;
- circolare n. 33 del 15.02.1999;
- art. 49, comma 1, legge 23.12.1999, n. 488, e ss.mm.ii.,
- circolare n. 12 del 22 gennaio 2004
- art. 24, comma 22, decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011,
- messaggio n. 20028 del 05.12.2012.
- art.1, comma 490, lett. b), della legge 27.12.2013, n. 147;
- circolare n. 29/15;
- circolare n. 35/16;
- circolare n. 22/17;
- circolare n. 27/18;
- circolare n. 25/19;
- art. 1, comma 284, della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
- art.. 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020)