Le spese sanitarie sostenute dal contribuente per sé stesso o per i familiari fiscalmente a carico danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 15 del TUIR.

La detrazione si applica sulla parte di spesa che eccede € 129,11 annui.


1. Riferimento normativo

Art. 15, comma 1, lett. c) TUIR – Detrazioni per oneri.


2. Beneficio fiscale

  • Detrazione IRPEF: 19%

  • Franchigia: € 129,11

  • Limite massimo di spesa: nessun limite generale

La detrazione spetta per la parte che supera la franchigia complessiva annuale.


3. Tipologie di spese detraibili

Sono detraibili, a titolo esemplificativo:

Prestazioni sanitarie

  • prestazioni chirurgiche;

  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

  • prestazioni specialistiche (1);

  • acquisto o affitto di protesi sanitarie  (2);  

  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);

  • ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di persona con disabilità vedere le istruzioni del rigo RP25);

  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici) (3);

  • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entra- te n. 20/E del 13/05/2011) (4);

  • spese relative al trapianto di organi;

  • importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

  • assistenza specifica:
      - infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
      - prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
      - prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
      - prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
      - prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
      - importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
    Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 1° giugno 2012). 

Nel caso di ricovero in strutture assistenziali per anziani, non è detraibile la retta, ma solo la parte relativa alle spese mediche, se separatamente indicata.

Farmaci e dispositivi

  • farmaci da banco e con ricetta (anche acquistati online);

  • protesi sanitarie;

  • dispositivi medici con marcatura CE (es. aerosol, misuratore pressione, materassi antidecubito).

Assistenza specifica

  • infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, laserterapia, kinesiterapia);

  • personale qualificato addetto all’assistenza diretta;

  • educatori professionali;

  • operatori di animazione e terapia occupazionale.

Queste prestazioni sono detraibili anche senza prescrizione medica, purché dal documento emerga la qualifica del professionista e la prestazione resa.


4. Requisiti soggettivi

La spesa deve essere sostenuta:

  • per sé stessi;

  • per familiari fiscalmente a carico.

Gli eredi possono detrarre le spese sanitarie sostenute per il defunto.


5. Documentazione richiesta

Documento di spesa

Deve riportare:

  • soggetto che sostiene la spesa;

  • prestazione resa;

  • soggetto che ha effettuato la prestazione.

Se la fattura è emessa da soggetto diverso dall’esecutore, è necessaria l’attestazione: “La prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo”.

Spese sostenute all’estero

  • Documenti in inglese, francese, tedesco, spagnolo → traduzione a cura del contribuente.

  • Altre lingue → traduzione giurata obbligatoria.


6. Modalità di pagamento

Dal periodo d’imposta 2020, la detrazione del 19% spetta solo se il pagamento è effettuato con mezzi tracciabili:

  • bancomat;

  • carte di credito e prepagate;

  • assegni;

  • bonifici;

  • giroconti.

Eccezioni (pagamento anche in contanti)

  • farmaci e dispositivi medici;

  • prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate SSN;

  • protesi sanitarie.


7. Imposta di bollo

Sulle fatture sanitarie:

  • € 2,00 di bollo se l’importo è pari o superiore a € 77,47.


8. In sintesi (per il sito)

Voce Regola
Beneficio 19%
Franchigia € 129,11
Limite spesa Nessuno
Pagamento Tracciabile (con eccezioni)
Estero Traduzione obbligatoria
Familiari Ammessi se a carico
Eredi Ammessi

Conclusione

Le spese sanitarie rappresentano una delle principali detrazioni IRPEF.
Il sistema è molto ampio, ma fortemente basato su:

  • correttezza della documentazione;

  • tracciabilità dei pagamenti;

  • qualificazione sanitaria della prestazione.

In assenza anche di uno solo di questi elementi, la spesa non è fiscalmente detraibile, anche se effettivamente sostenuta.


Note

(1)  Se prescritte da un medico, anche privo di specializzazione, rientrano tra le prestazioni specialistiche:
     - assistenza infermieristica e riabilitativa (es. fisioterapia, kinesiterapia, la laserterapia);
     - prestazioni rese dai biologi nutrizionisti;
     - esami di laboratorio, elettrocardiogrammi e altri controlli ordinari;
     - esami complessivi come: Tac, ecografie, indagini laser, ecc.;
     - ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia, ecc.;
     - particolari terapie, quali cobaltoterapia, iodioterapia, ecc.;
     - anestesia epidurale;
     - inseminazione artificiale;
     - amniocentesi, villocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale.

(2) 
Si considerano protesi:
le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso;
- i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (C.M. 23.4.1981, n. 14, parte seconda, lettera c) quali:
   - gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
   - gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
   - gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura ed anche le spese per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse (C.M. 3.5.1996, n. 108, risp. 2.4.5);
   - gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), compreseo le spese per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
   - gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
   - gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
   - gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).
   - i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità compreso l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018). 
   - ausili antidecubito (compreso materassi e le traverse antidecubito) (Agenzia delle Entrate risoluzione 11/E/2007). 

(3) 
La detrazione dall’Irpef spetta anche per le spese per farmaci o medicinali acquistati on line. 

(4)  sono considerati dispositivi medici: 
- apparecchio per aerosol, 
- apparecchio per la misurazione della pressione sanguigna,
- materasso ortopedico e antidecubito (decreto legislativo n. 46/1997).

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