spese sanitarie 2024 2

                                                                            
Riferimento normativo:
   articolo 15 del TUIR  comma 1 lett. c)

Beneficio:
   19 % della spesa che supera l’importo di € 129,11.

Tipologia di spesa:
- prestazioni chirurgiche;

- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche (1);
- acquisto o affitto di protesi sanitarie  (2);   
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ri- covero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indi- cate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di persona con disabilità vedere le istruzioni del rigo RP25);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici) (3);

- spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entra- te n. 20/E del 13/05/2011) (4);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
- assistenza specifica:
  - infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  - prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  - prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  - prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  - prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
  - importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 1° giugno 2012). 

Limite di spesa: 
 -

Documento di spesa:
Quando la fattura è rilasciata da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione occorre, per aver diritto alla detrazione, l’attestazione che “la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo”. 
In caso di spese mediche sostenute all'estero dal documento di spesa deve riportare gli estremi del soggetto che ha sostenuto l'intero e il contribuente deve essere in grado di rendere (ove richiesto dall'Amministrazione finanziaria) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l’ausilio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (Agenzia delle Entrate risoluzione 11/E/2007). 

Requisiti:
Spesa sostenuta per se stessi e/o familiari fiscalmente a carico.
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Pagamento:
A partire dal periodo d’imposta 2020 la detrazione del 19% ai fini Irpef degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR  e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili (art. 1, comma 679, legge 27.12.2019, n. 160 - legge di Bilancio 2020) (5).
Sono escluse da tale obbligo le spese sanitarie:
- sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale;
- relative all’acquisto o all’affitto delle protesi, considerato che queste fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici (Circolare n. 24 del 07.07.2022 Agenzia delle Entrate).

Imposta di bollo:
Sulle fatture relative alle prestazioni sanitarie deve essere applicata l'imposta di bollo di € 2,00 se l'importo della fattura è pari o superiore a € 77,47.

Note:


(1)
  
Se presccritte da un medico, anche privo di specializzazione, rientrano tra le prestazioni specialistiche:

     - assistenza infermieristica e riabilitativa (es. fisioterapia, kinesiterapia, la laserterapia);
     - prestazioni rese dai biologi nutrizionisti;
     - esami di laboratorio, elettrocardiogrammi e altri controlli ordinari;
     - esami complessivi come: Tac, ecografie, indagini laser, ecc.;
     - ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia, ecc.;
     - particolari terapie, quali cobaltoterapia, iodioterapia, ecc.;
     - anestesia epidurale;
     - inseminazione artificiale;
     - amniocentesi, villocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale.


(2) 
Si considerano protesi:

- le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso;
- i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (C.M. 23.4.1981, n. 14, parte seconda, lettera c) quali:
   - gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
   - gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
   - gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura ed anche le spese per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse (C.M. 3.5.1996, n. 108, risp. 2.4.5);
   - gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), compreseo le spese per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
   - gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
   - gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
   - gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).
   - i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità compreso l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018). 
   - ausili antidecubito (compreso materassi e le traverse antidecubito) (Agenzia delle Entrate risoluzione 11/E/2007). 

(3) 
La detrazione dall’Irpef spetta anche per le spese per farmaci o medicinali acquistati on line. 

(4)  sono considerati dispositivi medici: 
- apparecchio per aerosol, 
- apparecchio per la misurazione della pressione sanguigna,
- materasso ortopedico e antidecubito (decreto legislativo n. 46/1997).

(5)  Modalità di pagamento tracciabili:

       - Bancomat;
       - Carta di credito;
       - Carte prepagate;
       - Assegni bancari - circolari;
       - Bonifici bancari - postali;

       - Giroconto.

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