Spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali

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laurea


Le spese universitarie detraibili

comprendono:

  • i test di ammissione indispensabili per accedere ai corsi universitari (ossia per facoltà a numero chiuso):

  • lo svolgimento della prova di preselezione, se richiesto dall’ordinamento universitario, costituisce infatti una condizione indispensabile per l’ammissione a corsi di istruzione universitaria (Risoluzione n. 87/E del 2008);

  • le tasse di iscrizione al corso Universitario;

  • le scuole di specializzazione post universitaria o perfezionamento tenuti in Università o istituti pubblici o privati, anche stranieri;

  • i corso di formazione avanzata;

  • i corsi di dottorato e ricerca;

  • i master (part-time e full-time, ma a patto che siano condotti da istituti universitari pubblici o privati anche stranieri e siano assimilabili, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione, (paragrafo 8.2 della circolare n. 101/E/2000).

  • le scuole di specializzazione finalizzate all’inserimento nel corpo docente o quanto altro, svolti presso strutture pubbliche e private;

  • frequenza tirocini formativi attivi;
  • spesa anche quelle sostenute per la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti (istituiti ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249/2010).

non comprendono:

  • i test per orientamento o per corsi di preparazione alle prove di ammissione;

  • contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero;

  • acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio;

  • frequenza all’estero di scuole professionali di danza.

    Rigo modello Unico                                   da RP 8 a RP 12
     Rigo modello 730    da E 8 a E12
     Codice detrazione                                                                     13
     Beneficio   Detrazione del 19 %
     Limite                                               A partire dall’anno di imposta 2015, le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, sono detraibili, dall'imposta lorda, per un importo pari al 19 %, in misura non superiore, a quanto stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. (1)
     Requisiti Spesa sostenuta per se stessi e/o familiari fiscalmente a carico:
    - spesa sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.

    Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute.
    E' possibile ripartire le spese in misura diversa dal 50 %, in tal caso è necessario annotare, nel documento che comprova il costo, è necessario annotare la percentuale di ripartizione.

    Nel caso in cui uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.
     Riferimento normativo               Articolo 15 - Detrazioni per oneri  comma 1 lett. E T.u.i.r.
    Legge n. 508 del 1999
    Circolare 14/E 2023
     Note   Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, sono posti allo stesso livello delle università, qualificando tali istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale”. Sono equiparati ai Conservatori di Musica solamente gli Istituti musicali pareggiati e sono pertanto da escludere le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati.
     I contributi pagati per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero non rientrano nel novero delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, per le quali il Tuir (articolo 15, comma 1, lettera e) riconosce il diritto alla detrazione d’imposta del 19% (circolare 39/E del 1° luglio 2010, paragrafo 2.1).

(1)
Anno di imposta 2022  decreto 23 dicembre 2022
Anno di imposta 2021  
decreto n. 1324 del 23/12/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07.0.2022.
Anno di imposta 2020 
(decreto n. 942 del 30.12.2020)
Anno di imposta 2015 (decreto n. 288 del 29.04.2016)  

(2) Tabella 1 - Raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare

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