Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

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Premi relativi ai contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 % (da qualunque causa derivante).

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo RP21.

 

Rigo modello Unico

anno di imposta 2016

da RP 8 a RP 13

 

 

Codice 36

anno di imposta 2015

da RP 8 a RP 12

anno di imposta 2014

da RP 8 a RP 14

anno di imposta 2013

 

Codice 12

Rigo modello 730

anno di imposta 2016

da E 8 a E10

 

 

Codice 36

anno di imposta 2015

 

da E 8 a E12

anno di imposta 2014

anno di imposta 2013

Codice 12

Beneficio

Detrazione 19 %

In pratica, lo sconto massimo ottenibile è quindi di 101,00 euro (530,00 x 19%).

Per i premi versati nel 2016 relativi a polizze finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa sale a 750 euro, e questo anche se ci sono più beneficiari, uno solo dei quali è disabile.

Limite spesa

530,00 euro

Spese escluse

 

Requisiti

 

Documentazione necessaria

 

Riferimento normativo

Articolo 15 - Detrazioni per oneri comma 1 lettera f) T.u.i.r.

Note

 

         

 


Questa tipologia di spesa rientra tra quelle per le quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta.
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 1516 e 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), (D.P.R. 917/1986), o in altre disposizioni di legge.
Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta, ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri.  

Tabella riepilogativa delle condizioni di detraibilità

Tipologia Oggetto Detraibilità premi Note principali
Assicurazione sulla vita Pagamento di capitale/rendita in caso di morte/sopravvivenza/perdita autosufficienza 19% su €530 (se stipulata ante 2001 e non rinnovata) Rientrano anche polizze collettive per singole posizioni 5, 4
Assicurazione contro infortuni Indennità per inabilità temporanea, invalidità permanente, morte da infortunio 19% su €530 (se stipulata ante 2001 e non rinnovata) Solo se garantisce il pagamento di somma a titolo di indennità. Escluse le polizze assistenziali (malattia) 5


1. Nozione e disciplina civilistica dei premi assicurativi

Assicurazioni contro i danni e contro gli infortuni

Nel contratto di assicurazione contro i danni, una parte (assicuratore), ricevuta una somma di denaro (premio), si obbliga a rimborsare alla controparte (assicurato), entro limiti convenuti, il danno economico subito a causa di un sinistro ("Con il contratto di assicurazione contro i danni una parte (assicuratore), ricevuta una somma di denaro (c.d. premio), si obbliga a rimborsare alla controparte (assicurato), entro limiti convenuti, l'eventuale danno economico che questa potrebbe subire a causa di un evento dannoso (c.d. sinistro) occorso a un proprio bene (art. 1882 c.c.). Oppure, nel caso particolare di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dall'eventuale richiesta di risarcimento avanzata da un terzo danneggiato involontariamente dall'assicurato stesso.") 1.

Il premio rappresenta il corrispettivo dovuto dall’assicurato ed è generalmente calcolato in funzione del rischio assicurato. Il pagamento del premio è obbligazione principale dell’assicurato e può essere rateizzato. L’omesso pagamento del premio comporta, a seconda che si tratti del primo premio o di una rata successiva, l’immediata sospensione della garanzia o la sua sospensione dopo un periodo di tolleranza di 15 giorni ("Il mancato pagamento del primo premio nel termine convenuto (o della prima rata, se l'importo è dilazionato) comporta l'immediata sospensione della garanzia. Essa ricomincia dalle ore 24 del giorno in cui viene regolarizzato il pagamento (art. 1901 c. 1 c.c.). La polizza può comunque derogare a tale sospensione in senso più favorevole all'assicurato (Cass. 24 marzo 1982 n. 1855). Se il mancato pagamento riguarda il premio (o la rata di premio) successivo al primo, la garanzia continua fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza (c.d. periodo di tolleranza o rispetto), dopodiché viene sospesa (art. 1901 c. 2 c.c.).") 2, ("Se l'assicurato non paga nel termine convenuto il primo premio o la prima rata, la garanzia viene sospesa immediatamente. Essa ricomincia dalle ore 24 del giorno in cui viene regolarizzato il pagamento. [...] Diverso è invece il caso in cui l'assicurato non paga alla scadenza pattuita il premio o la rata di premio successivo al primo. La garanzia continua fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza (c.d. periodo di tolleranza o rispetto).") 3.

Assicurazioni sulla vita

L’assicurazione sulla vita, invece, prevede il pagamento di premi in cambio della garanzia di una somma (o rendita) in caso di morte, sopravvivenza o perdita dell’autosufficienza dell’assicurato ("Si tratta di contratti a vita intera, che cessano quindi con il decesso dell'assicurato e prevedono, a fronte del pagamento da parte del contraente, di premi annui per il periodo prescelto dallo stesso e la corresponsione, in caso di perdita dell'autosufficienza da parte di quest'ultimo, di una rendita vitalizia immediata.") 4.

2. Aspetti fiscali: detraibilità dei premi

Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni – Premi detraibili

I premi versati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni possono essere detraibili ai fini IRPEF, ma con distinzioni rilevanti:

  • Per i contratti stipulati prima del 2001 e non rinnovati successivamente, è prevista la detrazione del 19% su un importo massimo di € 530, riferito a premi relativi ad assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione spetta solo se, in caso di infortunio, è garantito il pagamento di una somma a titolo di indennità (inabilità temporanea, invalidità permanente, morte) ("I premi sostenuti per contratti di assicurazione stipulati prima del 2001 e non rinnovati successivamente, danno diritto alla detrazione del 19%, da calcolare su un importo massimo di € 530 (detrazione massima € 101), quando riguardano assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. I premi delle assicurazioni contro infortuni danno diritto alla detrazione solo se garantiscono, in caso di infortunio dell'assicurato (inabilità temporanea, invalidità permanente, morte), il pagamento di una somma a titolo di indennità.") 5.

  • Sono escluse dalla detrazione le assicurazioni di natura assistenziale, come quelle contro le malattie ("Sono escluse quelle assicurazioni aventi natura assistenziale, come ad esempio le assicurazioni contro le malattie, le quali non danno diritto ad alcuna detrazione (CTC 15 maggio 1985 n. 5104).") 5.

Limiti e condizioni dal 2025

Dal 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000, la detraibilità degli oneri – inclusi i premi assicurativi – è soggetta a un tetto massimo calcolato in base al reddito e al numero di figli a carico. Tuttavia, i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per rischio di non autosufficienza, stipulati prima del 2025, sono esclusi da tali limitazioni.

Normativa e condizioni

  • Detrazione integrale per la spesa: È interamente detraibile.
  • Limite detrazione:
    • Importo annuo di € 530,00 e comprende anche i premi di assicurazione riportati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice 36; per polizze di non autosufficienza, il limite è €1.291,14.
    • dal 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000, la detraibilità degli oneri – inclusi i premi assicurativi – è soggetta a un tetto massimo calcolato in base al reddito e al numero di figli a carico. Tuttavia, i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per rischio di non autosufficienza, stipulati prima del 2025, sono esclusi da tali limitazioni.
  • Beneficio: Detrazione 19% -  sconto massimo ottenibile è di € 100,07 (€ 530,00 x 19%).
  • Beneficiario: Colui che sostiene la spesa nell'interesse proprio e di quello dei familiari fiscalmente a carico purché emergano le quote effettivamente sostenute e si rispettino le regole formali sulla documentazione.
  • Requisiti:
  • Spese incluse: La detrazione riguarda:
    • i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
    • i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante).
    •  
  • Spese escluse: 
    • Sono escluse dalla detrazione le assicurazioni di natura assistenziale, come quelle contro le malattie (CTC 15 maggio 1985 n. 5104). 
  • Documentazione: certificazioni rilasciate dalle compagnie di assicurazione, ovvero le quietanze delle singole rate relative ai premi.
  • Tracciabilità dei pagamenti: Con decorrenza 1° gennaio 2020  per poter beneficiare delle detrazioni Irpef del 19%  è necessario che il pagamento della spesa sia effettuato con:
  • Note: È fondamentale, soprattutto ai fini fiscali, distinguere tra polizze stipulate prima o dopo il 2001 e tenere in considerazione le nuove limitazioni vigenti dal 2025 per i contribuenti con redditi elevati, con eccezioni specifiche per i premi assicurativi più rilevanti. In ogni caso, le polizze di natura assistenziale (malattia) non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione.
  • Riferimento normativo Articolo 15 - Detrazioni per oneri (comma 1 lettera f) TUIR.

Casi particolari

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Conclusioni  

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