Familiari fiscalmente a carico

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I familiari fiscalmente a carico sono quei soggetti per i quali il contribuente può beneficiare di detrazioni fiscali e deduzioni in relazione a spese sostenute nell’anno d’imposta (es. sanitarie, scolastiche, assicurative, ecc.).
A partire dall'anno di imposta 2023, con l'introduzione dell’Assegno Unico Universale, non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità (1)
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i componenti il nucleo familiare (anche se non conviventi):

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”. Nel caso di genitori divorziati i figli maggiorenni, che non possono essere quindi considerati affidati a uno dei due, deve essere ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato (paragrafo 4.1 della circolare 19/E del 01.06.2012). (3)
  • gli altri familiari solo se conviventi del contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
    • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
    • i discendenti dei figli;
    • i genitori (compresi quelli adottivi);
    • i generi e le nuore;
    • il suocero e la suocera;
    • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
    • i nonni e le nonne.

Requisito reddituale:

  • Un familiare è fiscalmente a carico se ha percepito, nell’anno, un reddito complessivo lordo non superiore a €2.840,51 (2).

  • A partire dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a € 4.000,00 (2); per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta.

Riferimenti normativi:

(1) L’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico”, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
(2) Nel limite di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come og- getto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(3)  Dal 1° marzo 2022, hanno cessato di generare queste detrazioni, i figli a carico minori di 21 anni poiché interessati dall’assegno unico universale (articolo 1 del D. Lgs. 29 dicembre 2021, n.230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico”.

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