Spese anticipate in nome e per conto del cliente

Contabilità

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Le spese anticipate rappresentano quelle somme che un professionista sostiene in nome e per conto del proprio cliente, nell’interesse esclusivo di quest’ultimo.
Si tratta, ad esempio, di pagamenti relativi a imposte, marche da bollo, visure, contributi unificati o diritti di segreteria, che il professionista effettua per agevolare il cliente nello svolgimento di un incarico.

Distinzione fondamentale: spese anticipate e spese sostenute dal professionista

È importante distinguere tra:

  • Spese anticipate in nome e per conto del cliente, che non costituiscono compenso e non concorrono alla formazione del reddito imponibile;

  • Spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico (es. biglietti, trasferte, vitto e alloggio), che invece rientrano tra i compensi percepiti e sono imponibili fiscalmente al momento del riaddebito.

Per esempio:
se un professionista paga una marca da bollo per un atto intestato al cliente, la spesa è “anticipata” e non tassata.
Se invece acquista un biglietto del treno per recarsi dal cliente, la spesa è sostenuta in proprio nome e il relativo rimborso costituisce compenso.


Trattamento fiscale per i contribuenti in regime forfettario

Per i contribuenti che applicano il regime forfettario, la legge 190/2014 non disciplina espressamente il trattamento delle spese anticipate.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/E del 14.05.2021), anche per i forfettari valgono le stesse regole previste per i professionisti ordinari:
le somme ricevute a titolo di rimborso per spese sostenute in nome e per conto del cliente, regolarmente documentate, non rilevano fiscalmente.


Novità introdotte dal Dlgs 192/2024

Con il Dlgs 192/2024, è stata ridefinita la disciplina delle spese professionali.
Il nuovo articolo 54 del TUIR prevede che le spese addebitate analiticamente ai clienti siano escluse dalla formazione del reddito imponibile, purché collegate all’incarico professionale.
Tale esclusione, tuttavia, non si applica ai contribuenti forfettari, poiché la legge 190/2014 non è stata modificata in tal senso.
Pertanto, per i forfettari resta valida la distinzione tradizionale tra spese anticipate (non imponibili) e spese sostenute (imponibili).


Requisiti per considerare una spesa “anticipata”

Affinché una spesa possa essere qualificata come anticipata, devono sussistere tutte le seguenti condizioni:

  1. la spesa deve essere sostenuta “in nome e per conto del cliente”:
    il professionista agisce come mandatario su incarico del cliente.

  2. il documento di spesa deve essere intestato al cliente e riferirsi a un onere che grava su di lui (imposte, diritti, bolli, ecc.).

  3. il riaddebito deve avvenire per lo stesso importo della spesa sostenuta (ad esempio: spesa 100 €, riaddebito 100 €).

  4. la documentazione deve essere conservata a dimostrazione dell’effettiva anticipazione.

In mancanza anche di uno solo di questi elementi, la spesa si considera un compenso imponibile.


Casi particolari

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In sintesi

Tipologia di spesa Intestazione Effetto fiscale (forfettari)
Anticipata in nome e per conto del cliente Al cliente Non imponibile
Sostenuta dal professionista per svolgere l’incarico Al professionista Imponibile

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