Definizione
Rientrano in questa voce i costi sostenuti dal libero professionista per l’utilizzo di servizi di telefonia fissa, mobile, connessione internet e comunicazione elettronica (fax, VoIP, SIM dati, ecc.), destinati allo svolgimento dell’attività professionale.
Sono comprese sia le spese di traffico e abbonamento, sia i canoni per noleggio apparecchiature, router, modem e fax, quando utilizzati nell’ambito dello studio professionale.
Deducibilità
- TUIR (D.P.R. 917/1986) Articolo 54 quinques - Spese relative ai beni mobili e immobili comma 4 → “Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80%.
Esempi di costi deducibili
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Canone e traffico telefonico di linee fisse o mobili dedicate all’attività.
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Fatture per abbonamenti internet (fibra, ADSL, wireless).
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Ricariche aziendali o piani business con fattura intestata al professionista.
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Canoni per linee fax dedicate o servizi digitali di fax online.
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Quote per SIM dati, router, modem, centralini virtuali, numeri VoIP.
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Spese di installazione e attivazione linee.
In presenza di contratti familiari o utenze domestiche, è altamente raccomandato avere una linea separata dedicata all’attività.
Limiti alla deducibilità
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I costi sono deducibili nella misura dell'80%.
Dichiarazione dei redditi
Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico)
Nel rigo RE14 - consumi
I.V.A.
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Le spese telefoniche sono soggette all'aliquota IVA ordinaria: 22%.
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I.V.A. (D.P.R. 633/1972) Articolo 19 - Detrazione: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → “È ammessa in detrazione l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività professionale.
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Giurisprudenza e Prassi
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Agenzia delle Entrate - Circolare n. 38E del 23.06.2010 - Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili → Il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute. Ai fini reddituali le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito. E’ corretto ritenere che il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alla attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente alla attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Nella imputazione delle componenti reddituali al periodo d’imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto il costo rimborsato al professionista dal collega per l’uso comune del locale di esercizio dell’attività nel periodo d’imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d’imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l’uso dei locali interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
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Cassazione n. 16035 del 29.07.2015 → In caso di rinuncia ad addebitare la spesa ai colleghi condividendi, non è possibile dedurre l'intera quota in quanto si manifesterebbe una sorte di liberalità indiretta, che è pacificamente non deducibile.
Note
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Riepilogo
Tipologia | Deducibilità IRPEF | Detraibilità IVA | Note |
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Utenza dedicata allo studio | ✅ 80% | ✅ 100% | Intestazione P. IVA obbligatoria |
Utenza promiscua (casa+studio) | ✅ 50% | ✅ 50% | Uso misto, no separazione contatori |