Definizione

Rientrano in questa voce le spese sostenute dal libero professionista per la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali destinati allo svolgimento dell’attività professionale.
Queste spese sono funzionali al mantenimento dell’igiene, del decoro e della salubrità degli ambienti di lavoro, e perciò sono considerate inerenti all’attività ai fini della deducibilità.

Deducibilità

  • TUIR (D.P.R. 917/1986) Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi  → “Sono ammesse in deduzione le spese relative all’esercizio dell’arte o professione sostenute nel periodo d’imposta, a condizione che risultino inerenti all’attività svolta.”
    “Per locali a uso promiscuo è deducibile il 50% delle spese sostenute.”
    Sono pertanto deducibili nella misura del:
    - al 100% se l’utenza è esclusivamente professionale;
    - al 50% se l’utenza è promiscua.
    secondo il principio di cassa (nell'anno in cui sono sostenute), in quanto funzionali all’attività. 

Esempi di costi deducibili

  • Compenso a ditte esterne di pulizie (con contratto o prestazione occasionale).
  • Acquisto di prodotti per la pulizia (detergenti, disinfettanti, guanti, saponi, rotoli carta asciugatutto, carta igienicaecc.).

  • Spese per igienizzazione, sanificazione o disinfestazione dello studio.

  • Pulizia straordinaria post-lavori o periodica (es. vetrate, tende, impianti).

  • Pulizia in ambienti condivisi (es. coworking o studi associati), in quota parte.

  • Spese per svuotamento cestini, raccolta differenziata, smaltimento rifiuti speciali (es. medici, odontoiatri, estetisti).

In caso di utenza ad uso promiscuo (abitazione - studio professionale) il costo è deducibile nella misura del 50%.

  • Nessun limite quantitativo: la spesa è deducibile in base all’inerenza e alla documentazione.

  • Per prestazioni occasionali (senza partita IVA): occorre ricevuta fiscale, con ritenuta d’acconto e versamento.

  • Spese per pulizie domestiche non sono deducibili.

  • Se i servizi sono resi da personale dipendente, le relative spese rientrano nel costo del personale (non in questa voce).

Dichiarazione dei redditi

Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico)
Nel rigo RE19 - Altre spese documentate 
- colonna 4

I.V.A. 

  • L’IVA applicata sulla bolletta elettrica è ordinariamente al 22%..
  • I.V.A. (D.P.R. 633/1972) Articolo 19 - Detrazione: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi  “È ammessa in detrazione l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività professionale.” In caso di uso promiscuo, la detrazione dell’IVA va riproporzionata (tipicamente al 50%).
    E' pertanto detraibile:
    - al 100% se l’immobile è destinato esclusivamente ad uso professionale;
    - al 50% se l’immobile è destinato a uso promiscuo

Giurisprudenza e Prassi

  • Agenzia delle Entrate - Circolare n. 38E del 23.06.2010 - Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili → Il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute. Ai fini reddituali le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito. E’ corretto ritenere che il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alla attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente alla attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Nella imputazione delle componenti reddituali al periodo d’imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto il costo rimborsato al professionista dal collega per l’uso comune del locale di esercizio dell’attività nel periodo d’imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d’imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l’uso dei locali interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

  • Cassazione n. 16035 del 29.07.2015 →  In caso di rinuncia ad addebitare la spesa ai colleghi condividendi, non è possibile dedurre l'intera quota in quanto si manifesterebbe una sorte di liberalità indiretta, che è pacificamente non deducibile.

Note

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Riepilogo

Tipologia  Deducibilità IRPEF Detraibilità IVA Note
Immobile ad uso
esclusivo professionale
✅ 100% ✅ 100% Intestazione P. IVA obbligatoria
Immobile uso promiscuo
(casa+studio)
✅ 50% ✅ 50% Uso misto, no separazione contatori

 

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