Soggetti alle disposizioni in materia di fallimento e concordato preventivo
Sono soggetti alle norme sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, ad eccezione degli enti pubblici.
Esclusioni
Sono esclusi dalle suddette disposizioni gli imprenditori che dimostrino di possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
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Attivo patrimoniale: ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore);
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Ricavi annui: importo complessivo, in qualunque modo risultante, non superiore a € 200.000,00 (1) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore);
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Debiti complessivi: ammontare, anche se non scaduto, non superiore a € 500.000,00.
I valori sopra indicati possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia.
Riferimento normativo:
- articolo 2 - Definizioni - D. Lgs. n. 14 del 12/01/2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
- articolo 348 - Adeguamento delle soglie dell'impresa minore - D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
(1) per soglia dei ricavi si deve prescindere dai principi contabili e tenere in considerazione quanto stabilito dall'articolo 2425, lettera a del codice civile, considerando sia la voce 1 sua la 5 che costituiscono i ricavi lordi in senso tecnico ed escludendo le voci n. 2 e n. 3. In sostanza contano i ricavi delle vendite e delle prestazioni e gli altri ricavi e proventi e vanno invece esclusi le variazioni delle rimanenze e i lavori in corso che non possono essere considerati ricavi (Corte di Cassazione - sentenza n. 23484/2021 depositata il 26.08.2021.