Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila (1);
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Riferimento normativo:
- art. 1 legge fallimentare
(1) per soglia dei ricavi si deve prescindere dai principi contabili e tenere in considerazione quanto stabilito dall'articolo 2425, lettera a del codice civile, considerando sia la voce 1 sua la 5 che costituiscono i ricavi lordi in senso tecnico ed escludendo le voci n. 2 e n. 3. In sostanza contano i ricavi delle vendite e delle prestazioni e gli altri ricavi e proventi e vanno invece esclusi le variazioni delle rimanenze e i lavori in corso che non possono essere considerati ricavi (Corte di Cassazione - sentenza n. 23484/2021 depositata il 26.08.2021.