Principio di cassa

Contabilità

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Definizione

Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è determinato dalla differenza tra:

  • l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, in denaro o in natura, inclusa l’eventuale partecipazione agli utili;
    e
  • l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività professionale.

Ai fini della determinazione del reddito professionale si applica, in via generale, il principio di cassa:

  • i compensi assumono rilevanza fiscale nel momento in cui vengono effettivamente percepiti;
  • le spese sono deducibili nel momento in cui vengono effettivamente sostenute.

Sono tuttavia previste specifiche deroghe normative rispetto al criterio ordinario di cassa.


1. Principio di cassa

Nel reddito di lavoro autonomo rilevano esclusivamente:

  • gli incassi effettivamente percepiti;
  • i pagamenti effettivamente sostenuti.

Non assume pertanto rilevanza:

  • la data di emissione della fattura;
  • la data del documento contabile;
  • la competenza economica dell’operazione.

Il momento fiscalmente rilevante varia in funzione della modalità di incasso o pagamento utilizzata.


2. Momento di rilevanza fiscale di compensi e spese

Di seguito è riportato un riepilogo del momento in cui compensi e costi assumono rilevanza fiscale nel reddito di lavoro autonomo, in applicazione del principio di cassa.

Modalità di incasso/pagamento Momento di rilevanza fiscale Riferimenti
Bonifico bancario/postale Incassi:
Con decorrenza 31.12.2024, il momento di percezione del compenso è allineato a quello in cui sorge, per il committente, l’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto. Pertanto, gli accrediti ricevuti a gennaio rilevano fiscalmente nell’anno precedente qualora il pagamento sia stato effettuato a dicembre.
In precedenza rilevava il momento in cui il professionista conseguiva l’effettiva disponibilità delle somme, ossia la data di accredito disponibile sul conto corrente. Non assumevano rilevanza, invece, la data dell’ordine di pagamento, la valuta bancaria o la comunicazione dell’accredito (Circ. AE 23.06.2010 n. 38/E).
Pagamenti:
data di esecuzione dell’ordine di bonifico (valuta ordinante).
D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 - Art. 5


Titoli di credito (assegni bancari, circolari, postali) Momento in cui il titolo entra nella disponibilità del professionista o del fornitore mediante consegna. Non rileva il successivo versamento sul conto corrente. Circ. AE 23.06.2010 n. 38/E
Carta di credito/debito Data della transazione (utilizzo della carta). Ris. AE 23.04.2007 n. 77
Contanti Incassi: data di ricezione del denaro.

Pagamenti: data di consegna del denaro.
Nel rispetto dei limiti alla circolazione del contante
Cambiali Data di consegna del titolo al destinatario, indipendentemente dall’effettivo incasso del credito sottostante. La consegna costituisce forma di pagamento sia “pro soluto” sia “pro solvendo”. Ris. Min. n. 330541/1981
Ris. Min. 29.03.1983 n. 352856
Ricevuta bancaria Incassi: data di accredito sul conto corrente.

Pagamenti: data di addebito sul conto corrente.
-

3. Bonifici bancari e “data disponibile”

Nel caso di bonifico bancario o postale, assume rilevanza fiscale la cosiddetta “data disponibile”, ossia il giorno a partire dal quale il professionista può effettivamente utilizzare le somme accreditate.

Non assumono invece rilevanza:

  • la data valuta;
  • la data di emissione dell’ordine di bonifico;
  • la data della comunicazione bancaria dell’accredito.

4. Assegni e titoli di credito

Per assegni bancari, circolari e postali, il compenso si considera percepito:

  • nel momento in cui il titolo viene consegnato al professionista;
  • indipendentemente dall’incasso materiale sul conto corrente.

Analogo principio si applica alle cambiali.


5. Deroghe ed eccezioni al principio di cassa

Il criterio di cassa rappresenta la regola generale del reddito professionale, ma la normativa prevede specifiche eccezioni, tra cui:

  • ammortamenti dei beni strumentali;
  • leasing;
  • accantonamenti espressamente previsti;
  • plusvalenze e minusvalenze;
  • TFR e indennità assimilate.

6. Normativa di riferimento

Articolo 54 TUIR

Disciplina la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni secondo il principio di cassa.

Prassi amministrativa

  • Circolare AE 23 giugno 2010 n. 38/E
  • Risoluzione AE 23 aprile 2007 n. 77
  • Risoluzione Ministeriale 29 marzo 1983 n. 352856
  • Risoluzione Ministeriale n. 330541/1981

7. Note

L’individuazione del corretto periodo d’imposta di imputazione dei compensi e delle spese è particolarmente rilevante:

  • ai fini della corretta determinazione del reddito professionale;
  • per evitare contestazioni in sede di controllo fiscale;
  • per la corretta gestione dei pagamenti a cavallo d’anno.

È pertanto opportuno conservare:

  • estratti conto bancari;
  • ricevute di pagamento;
  • copie assegni;
  • documentazione attestante la data effettiva di incasso o pagamento.
MODALITÀ SVILUPPATO

 

 

 

 

 

xxxxxxx

xxxxxxxx

 

modalità di
incasso / pagamento
 data in cui si considera il ricavo/costo  riferimenti
bonifico (bancario/postale) Incassi: il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, (data di accredito sul proprio conto corrente). Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito.
Pagamenti: data esecuzione ordine di bonifico (valuta ordinante).
Circolare AE 23.06.2010 n. 38/E
titoli di credito (assegno (bancario, circolare, postale) Nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista/fornitore, momento che si realizza con la consegna del titolo.
Ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta.
Circolare AE 23.06.2010 n. 38/E
carta di credito/debito Data transazione (utilizzo carta) Risoluzione del 23/04/2007 n. 77
contanti  Incassi: data di ricezione
Pagamenti: data di consegna 
limite circolazione contante
cambiali Incassi: data di ricezione
Pagamenti: data di consegna 
- titoli non cedibili (ai sensi dell'art. 1260 c.c.);
- titoli cedibili (Risoluzione ministeriale 29.03.1983, n. 352856).
la consegna al destinatario della cambiale, “indipendentemente dal fatto che avvenga pro soluto o pro solvendo”, rappresenta una forma di pagamento, a nulla rilevando il momento di effettivo incasso del credito sottostante.
Risoluzione Min. n. 330541/1981
 Ricevuta bancaria Incassi: data di accredito su c/c
Pagamenti: data di addebito su c/c
 

 

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