Principio di cassa

Contabilità

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Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. 
L'applicazione del principio di cassa, secondo cui i compensi e i costi assumono rilevanza nel momento in cui sono, rispettivamente, percepiti e sostenuti, rappresenta il criterio ordinario di determinazione del reddito di lavoro autonomo; sono tuttavia previste alcune eccezioni.
Nella tabella sottostante si riporta il momento in cui, secondo il principio di cassa,  si considerano percepiti, ovvero sostenute, rispettivamente i compensi e le spese.
 

modalità di
incasso / pagamento
 data in cui si considera il ricavo/costo  riferimenti
bonifico (bancario/postale) Incassi: il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, (data di accredito sul proprio conto corrente). Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, nè il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito.
Pagamenti: data esecuzione ordine di bonifico (valuta ordinante).
Circolare AE 23.06.2010 n. 38/E
titoli di credito (assegno (bancario, circolare, postale) Nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista/fornitore, momento che si realizza con la consegna del titolo.
Ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta.
Circolare AE 23.06.2010 n. 38/E
carta di credito/debito Data transazione (utilizzo carta) Risoluzione del 23/04/2007 n. 77
contanti  Incassi: data di ricezione
Pagamenti: data di consegna 
limite circolazione contante
cambiali ncassi: data di ricezione
pagamenti: data di consegna 

 titoli non cedibili (ai sensi dell'art. 1260 c.c.);  titoli cedibili (Risoluzione ministeriale 29.03.1983, n. 352856).
la consegna al destinatario della cambiale, “indipendentemente dal fatto che avvenga pro soluto o pro solvendo”, rappresenta una forma di pagamento, a nulla rilevando il momento di effettivo incasso del credito sottostante.
Risoluzione Min. n. 330541/1981
 Ricevuta bancaria Incassi: data di accredito su c/c
Pagamenti: data di addebito su c/c

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