Definizione
Rientrano nella voce “Vigilanza” i costi sostenuti dal libero professionista per garantire la sicurezza fisica dei locali, dei beni e dei dati professionali, tramite servizi esterni di sorveglianza, allarmi e sistemi di controllo accessi.
Tali spese sono considerate inerenti all’attività, in quanto funzionali alla tutela del patrimonio professionale, e pertanto fiscalmente rilevanti.
Deducibilità
- Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo comma 1: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → “Sono ammesse in deduzione le spese relative all’esercizio dell’arte o professione sostenute nel periodo d’imposta, a condizione che risultino inerenti all’attività svolta.” “Per locali a uso promiscuo è deducibile il 50% delle spese sostenute.”
Sono pertanto deducibili nella misura del:
- al 100% se l’utenza è esclusivamente professionale in quanto funzionali all’attività;
- al 50% se li locali sono ad uso promiscuo.
secondo il principio di cassa (nell'anno in cui sono sostenute).
Esempi di costi deducibili
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Contratti con istituti di vigilanza privata (servizi di ronda, pattugliamento, videosorveglianza).
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Canoni per sistemi di allarme connessi a centrale operativa.
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Servizi di telesorveglianza, controllo accessi e gestione emergenze.
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Servizi antifurto e antincendio attivi 24h su locali professionali.
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Installazione e manutenzione di impianti di sicurezza e vigilanza collegati a servizio attivo.
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Vigilanza in occasione di eventi, conferenze o congressi professionali.
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Limiti alla deducibilità
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in caso di immobile ad uso promiscuo (abitazione - studio professionale) il costo riferito è deducibile nella misura del 50%.
Dichiarazione dei redditi
Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico)
Nel rigo RE19 - Altre spese documentate:
- colonna 4
I.V.A.
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L’IVA applicata è ordinariamente al 22%..
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I.V.A. (D.P.R. 633/1972) Articolo 19 - Detrazione: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → “È ammessa in detrazione l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività professionale.” In caso di uso promiscuo, la detrazione dell’IVA va riproporzionata (tipicamente al 50%).
E' pertanto detraibile:
- al 100% se l’utenza è esclusivamente professionale;
- al 50% se l’utenza è promiscua.
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Giurisprudenza e Prassi
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Agenzia delle Entrate - Circolare n. 38E del 23.06.2010 - Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili → Il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute. Ai fini reddituali le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito. E’ corretto ritenere che il costo sostenuto può essere dedotto dal professionista solo parzialmente, vale a dire per la parte riferibile alla attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri. Infatti la parte di costo riaddebitata o da riaddebitare non è inerente alla attività da questi svolta e quindi non assume rilevanza reddituale quale componente negativo. Nella imputazione delle componenti reddituali al periodo d’imposta il reddito di lavoro autonomo segue il criterio di cassa, principio che può essere derogato solo nelle ipotesi previste. Pertanto il costo rimborsato al professionista dal collega per l’uso comune del locale di esercizio dell’attività nel periodo d’imposta successivo non può considerarsi rilevante ai fini reddituali per il professionista che lo riceve. Detto componente sarà invece rilevante per il professionista (collega), nel periodo d’imposta in cui effettivamente lo corrisponde per l’uso dei locali interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
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Cassazione n. 16035 del 29.07.2015 → In caso di rinuncia ad addebitare la spesa ai colleghi condividendi, non è possibile dedurre l'intera quota in quanto si manifesterebbe una sorte di liberalità indiretta, che è pacificamente non deducibile.
Note
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Riepilogo
Tipologia costo tendaggi | Deducibilità IRPEF | Detraibilità IVA | Note |
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Immobile uso promiscuo (casa + studio) |
✅ 50% | ✅ 50% | Uso misto, no separazione contatori |