Definizione
Gli oggetti d’arte e di antiquariato comprendono
Le spese sostenute per l'acquisto o l'importazione di opere, manufatti e collezioni di particolare pregio artistico, storico o culturale, che possiedono un valore economico riconosciuto sul mercato, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito sono comprese nelle spese di rappresentanza.
Deducibilità
Secondo il principio di cassa (nell'anno in cui la spesa è stata effettivamente pagata).
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Articolo 54 septies -comma 2 T.U.I.R.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (2) Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.
Esempi di costi deducibili
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Dichiarazione dei redditi
Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico)
Nel rigo RE16 - spese di rappresentanza:
- colonna 1: 75 % delle spese di rappresentanza;
- colonna 2: le altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate (sono comprese anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito).
- colonna 3: importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2. L’importo deducibile di colonna 3 non può essere superiore all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato al rigo RE4).
I.V.A.
Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito;
Articolo 2 - c.2 -punto 4 – D.P.R. 633/1972 (IVA)
Articolo 19 bis 1 c. 1 lett. H – D.P.R. 633/1972 (IVA)
Giurisprudenza
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Note
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