Definizione
Gli oneri assicurativi rappresentano i costi sostenuti dal professionista per la copertura assicurativa obbligatoria o facoltativa connessa allo svolgimento della propria attività.
Deducibilità
Le per oneri assicurativi sono considerate spese di esercizio e sono interamente deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute, a condizione che siano inerenti all’attività professionale e documentate.
- TUIR (D.P.R. 917/1986)
- Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo comma 1: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → Per i premi riferiti a più annualità, è consentita la deduzione pro-quota temporis (competenza economica) ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, TUIR.
- Articolo 54 septies - Altre spese comma 4: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà
Esempi di costi deducibili
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Assicurazione RC professionale (obbligatoria per molte categorie: medici, avvocati, commercialisti, architetti, ecc.).
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Polizze infortuni del professionista (personali e cumulative, se connesse all’attività).
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Assicurazioni su beni strumentali (ufficio, attrezzature, strumenti professionali).
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Assicurazione incendio, furto, eventi atmosferici su immobili strumentali.
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Polizze di responsabilità civile verso terzi (clienti, fornitori, visitatori dello studio).
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Assicurazioni cyber e tutela dati.
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Polizze per responsabilità amministrativa o contabile (per consulenti e revisori).
Le assicurazioni sui mezzi di trasporto a motore (es. RCA, Kasko, furto) non rientrano in questa voce e seguono regole specifiche.
In caso di assicurazione non obbligatoria, la deducibilità è subordinata alla prova dell’inerenza con l’attività svolta.
È importante conservare la documentazione contrattuale per comprovare il nesso tra la polizza e l’attività professionale.
Limiti alla deducibilità
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Nessun limite quantitativo, purché la spesa sia inerente, documentata, e non personale.
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Le assicurazioni miste (es. tutela sanitaria e vita) devono essere scorporate: è deducibile solo la parte infortuni o legata all’attività.
Dichiarazione dei redditi
Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico)
Nel rigo RE19 - Altre spese documentate:
- colonna 4: spese inerenti l’attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate
I.V.A.
- I.V.A. (D.P.R. 633/1972) Articolo 2 - Cessione dei beni comma 1 n. 2: → “Sono esenti dall’imposta le operazioni di assicurazione, riassicurazione e quelle relative al fondo pensione.”
Giurisprudenza
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 28/E del 4 agosto 2006: Riconosce la deducibilità delle assicurazioni professionali, purché correlate all’attività.
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Cass. Civ., Sez. Trib., Sent. n. 24630/2010: Conferma la piena deducibilità della polizza RC obbligatoria del commercialista.
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Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 176/E del 3 dicembre 2009: Le polizze “miste” devono essere valutate nella loro componente funzionale e quella personale: solo la quota professionale è deducibile.
Note
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