Definizione
Si tratta dei premi assicurativi sostenuti dal libero professionista in relazione all’esercizio dell’attività professionale. Rientrano in questa categoria le polizze stipulate a tutela dei rischi connessi all’attività svolta, tra cui, in particolare, la responsabilità civile professionale, la tutela legale, la copertura per infortuni e malattia connessi all’attività, nonché altre forme di assicurazione direttamente riconducibili all’esercizio della professione. Tali spese hanno la finalità di proteggere il professionista da eventuali danni patrimoniali o richieste risarcitorie derivanti dall’attività esercitata.
Deducibilità
Gli oneri assicurativi sono considerati spese di esercizio e sono interamente deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute, a condizione che siano inerenti all’attività professionale e documentate.
Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo comma 1: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → Per i premi riferiti a più annualità, è consentita la deduzione pro-quota temporis (competenza economica) ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, TUIR.
Articolo 54 septies - Altre spese comma 4: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà
Esempi di costi deducibili
- Assicurazione RC professionale (obbligatoria per molte categorie: medici, avvocati, commercialisti, architetti, ecc.).
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Polizze infortuni del professionista (personali e cumulative, se connesse all’attività).
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Assicurazioni su beni strumentali (ufficio, attrezzature, strumenti professionali).
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Assicurazione incendio, furto, eventi atmosferici su immobili strumentali.
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Polizze di responsabilità civile verso terzi (clienti, fornitori, visitatori dello studio).
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Assicurazioni cyber e tutela dati.
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Polizze per responsabilità amministrativa o contabile (per consulenti e revisori).
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Le assicurazioni sui mezzi di trasporto a motore (es. RCA, Kasko, furto) non rientrano in questa voce e seguono regole specifiche.
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In caso di assicurazione non obbligatoria, la deducibilità è subordinata alla prova dell’inerenza con l’attività svolta.
È importante conservare la documentazione contrattuale per comprovare il nesso tra la polizza e l’attività professionale.
limite alla deducibilità
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Non è previsto un limite specifico di deduzione, purché la spesa sia inerente, documentata, e non personale.
- 50 % nel caso di assicurazione relativa all'immobile ad uso promiscuo (abitazione-studio professionale)
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Le assicurazioni miste (es. tutela sanitaria e vita) devono essere scorporate: è deducibile solo la parte infortuni o legata all’attività.
Dichiarazione dei redditi
Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico).
Nel rigo RE19 - Altre spese documentate:
- colonna 4: spese inerenti l’attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate
I.V.A.
Articolo 10 - Operazioni esenti dall'imposta comma 1 n. 2: → “Sono esenti dall'imposta: ... 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio ...";
Giurisprudenza - prassi
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Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 28/E del 4 agosto 2006 → Riconosce la deducibilità delle assicurazioni professionali, purché correlate all’attività.
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Cass. Civ., Sez. Trib., Sent. n. 24630/2010 → Conferma la piena deducibilità della polizza RC obbligatoria del commercialista.
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Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 176/E del 3 dicembre 2009 → Le polizze “miste” devono essere valutate nella loro componente funzionale e quella personale: solo la quota professionale è deducibile.
Note
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È fondamentale conservare oltre alle quietanze di pagamento, ricevute o attestazioni dell’assicurazione), anche la documentazione relativa alla polizza per dimostrare l’inerenza .
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In caso di polizze “miste” (in parte personali e in parte professionali), è opportuno valutare la quota deducibile riferibile esclusivamente all’attività professionale.
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Per alcune categorie professionali, la stipula di una polizza RC professionale può essere obbligatoria per legge o per regolamento dell’ordine di appartenenza.
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