Definizione
Rientrano in questa voce le spese sostenute dal libero professionista per il vitto e l’alloggio in occasione di trasferte, viaggi, missioni lavorative o partecipazione a convegni, corsi, incontri con clienti e fornitori. La deducibilità di tali spese è riconosciuta solo se sussiste un collegamento diretto con lo svolgimento dell’attività professionale.
Deducibilità
Sono interamente deducibili secondo il principio di cassa (nell'anno in cui sono sostenute), ma solo se:
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effettivamente inerenti all’attività professionale;
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documentate fiscalmente (fattura, ricevuta o scontrino parlante);
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sostenute fuori dal comune in cui ha sede lo studio professionale (nel caso dell’alloggio);
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non configurabili come spese personali o di rappresentanza.
- TUIR (D.P.R. 917/1986) Articolo 54 septies c. 1- Altre spese: Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta
Esempi di costi deducibili
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Pernottamento in hotel, residence, B&B durante trasferte lavorative.
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Consumi presso ristoranti, bar, tavole calde, purché sostenuti per esigenze professionali.
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Spese di ristorazione sostenute con clienti o collaboratori nel corso di attività lavorative.
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Spese di vitto durante partecipazione a convegni, fiere o corsi di aggiornamento.
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Colazioni, pranzi e cene sostenuti durante trasferte fuori sede.
Limiti alla deducibilità
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Le spese di vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare nel limite del 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Dichiarazione dei redditi
Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico)
Nel rigo RE15 - Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi
- colonna 1: il 75 % delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e be- vande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17. L’importo deducibile non può essere superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l’im- porto indicato al rigo RE6 e l’importo indicato nel rigo RE4);
- colonna 2: le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a colonna 1 (tale disposizione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024, si applica fino al 31 dicembre 2024);
- colonna 3: l’importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2.
I.V.A.
- I.V.A. (D.P.R. 633/1972) - Articolo 19 - Detrazione: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → “È ammessa in detrazione l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività professionale.”;
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Il D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, è stata ripristinata la detraibilità dell’IVA su:
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prestazioni alberghiere (es. hotel, B&B);
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somministrazione di alimenti e bevande (es. ristoranti, bar);
purché le spese siano inerenti all’attività professionale e non configurabili come spese di rappresentanza.
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Giurisprudenza e prassi
- Circolare n. 53/E del 05.09.2008 - Prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande. Trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte sul reddito → Le spese di vitto e alloggio sono deducibili solo se funzionali all’attività e sostenute per motivi di lavoro.
Note
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