Come già comunicato con la precedente lettera informativa del 03.01.2019, dal 01.01.2019 è venuto meno l’obbligo di compilare le schede carburante per ottenere la detrazione Iva e la deduzione fiscale.
Ciò in quanto anche l’acquisto di carburanti deve essere supportato da fattura elettronica.
Inoltre, oltre che per l’acquisto di carburante, anche tutte le spese relative ai veicoli (acquisto, custodia, noleggio, leasing, manutenzione, riparazione, pedaggi, dei beni stessi), devono essere comprovate dai seguenti mezzi di pagamento ritenuti idonei con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- elettronici:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.