Ecobonus rese note le regole per la cessione del credito d’imposta.

Lettere Informative

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L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E del 18 maggio, fornisce i chiarimenti sulle modalità per poter effettuare la cessione dei crediti fiscali relativi agli interventi di risparmio energetico, per quelli abbinati all’antisismica, che, inizialmente, serviva a consentire agli «incapienti» (1) di sfruttare il bonus.

Soggetti interessati

Tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione ivi compreso:

  • i soggetti che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (1).

  • i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

Per i condomìni restano valide le regole già definite, che passano dall’assemblea di condominio e dalla comunicazione alle Entrate, da parte dell’amministratore, dei crediti ceduti

Beneficiari della cessione

- fornitori che hanno effettuato l’intervento

- altri soggetti privati (compreso organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo. Allo stesso modo.

La cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti delle:

  • Energy Service Companies (società che effettuano interventi per l’efficentamento energetico, accettando un rischio finanziario)

  • Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.

Divieto di cessione

È vietata la cessione diretta a banche e intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti, tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie (compreso i Confidi con volume di attività superiore a 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione).

Tale divieto non opera solo nei casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

Limiti alla cessione

È possibile un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.

I “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Riferimenti normativi

interventi su parti comuni dei condomini o su

singole unità immobiliari

aliquota

di

detrazione

cessione

del

credito

cessionari

  • serramenti e infissi

  • schermature solari

  • caldaie a biomassa

  • caldaie condensazione classe A

50%

SI

Fornitori e altri soggetti privati

Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari

  • caldaie condensazione Classe A + sistema termoregolazione evoluto

  • pompe di calore

  • scaldacqua a pdc

  • coibentazione involucro

  • collettori solari

  • generatori ibridi

  • sistemi building automation

  • microcogeneratori

65%

SI

Fornitori e altri soggetti privati

Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari

interventi su parti comuni dei condomini

aliquota

di

detrazione

cessione

del

credito

cessionari

coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superfice disperdente

70%

SI

Fornitori e altri soggetti privati

Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari

coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superfice disperdente + qualità media dell’involucro

75%

SI

coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superfice disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico

80%

SI

coibentazione involucro con superficie interessata >25% della superfice disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico

85%

SI

(1) soggetti con reddito lordo annuale inferiore a 8mila euro.

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