Definizione agevolata (1)  
A partire dai (Pvc) emessi dal 30 aprile 2024 è possibile accedere all'istituto di adesione al processo verbale, beneficiando della rifuzione alla metà delle sanzioni dovute in caso di accertamento con adesione (un sesto del minimo edittale) (2) riferito a violazioni relative a:
- Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali;
- Imposte sostitutive;
- Iva;
- Contributi previdenziali;
- Irap;
- Imposta di registro;
- Imposta ipotecaria/catastale;
- Imposte sulle successioni e donazioni;
 -Imposta sulle assicurazioni;
- Crediti di imposta e agevolativi;
- Ivie (3);
- Ivafe (3).
L'adesione deve essere presentata (a mezzo Pec, oppure direttamente in Ufficio, o  per raccomandata A/R), entro trenta giorni dalla consegna del Pvc,

- all’agenzia delle Entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale;
- all’Organo verificatore (l’Ufficio che ha redatto il verbale);
indicando:
- i dati anagrafici del soggetto verificato con i recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;

- la data di consegna del Pvc;
- gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione;
- i periodi di imposta.
L'adesione può essere  condizionandola alla rimozione degli errori manifesti (incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta) commessi dall’organo verificatore (articolo 5-quater, comma 1, lettera b), Dlgs 218/1997) adeguatamente evidenziati; in tal caso, e
ntro 10 giorni dalla ricezione, l’organo verificatore, può correggere gli eventuali errori mediante aggiornamento del verbale, inviando al contribuente apposita comunicazione contenente i motivi dell’accoglimento e la correzione dell’errore manifesto.
In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi da parte dell’organo che ha emesso il Pvc, al contribuente è comunque attribuita la possibilità di aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi definibili constatati nel Pvc, presentando una nuova comunicazione, purché non siano ancora decorsi i 30 giorni dalla data di consegna del verbale.

L’agenzia, entro i 60 (5) giorni successivi alla presentazione, notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale.
Entro 20 giorni dalla ricezione dell’atto di definizione, il contribuente deve versare quanto dovuto, in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali (in 16 rate trimestrali in caso di importi superiori a € 50.000), con prima rata versata sempre entro i 20 giorni dalla notifica. La rateizzazione non è ammessa per la definizione di violazioni inerenti crediti di imposta e agevolativi indebitamente utilizzati in compensazione.

Note:
(1) introdotta dall'articolo 5-quater, Dlgs 19 giugno 1997, n. 218  inserito dal’articolo 1, Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 - Decreto attuativo della delega fiscale in materia di accertamento e concordato preventivo biennale);
(2) articolo 5-quater, comma 6, Dlgs 218/1997;
(3) Il riferimento a queste due ultime imposte lascia intendere che non è ammessa la definizione agevolata sulle violazioni relative al monitoraggio fiscale (articolo 5, Dl 167/1997), in quanto le stesse danno luogo ad atti di contestazione di sanzioni (e non ad accertamenti).
(4) Nel caso di pvc riferito a più annualità d’imposta (o a più imposte), di competenza di diversi Uffici dell’agenzia, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.
(5) Nel caso di comunicazione di adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti, i 60 giorni per la notifica dell’atto di definizione decorrono dalla data di comunicazione con la quale l’organo verificatore informa il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate di aver provveduto all’aggiornamento del verbale oggetto di definizione.
(6)  L’adesione si perfeziona con la notifica dell’atto di definizione, indipendentemente dal pagamento dell’intero o della prima rata entro i termini precedentemente enunciati. Pertanto, in caso di mancato pagamento nei termini delle somme dovute nell’atto di definizione, il competente ufficio dell’agenzia provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse (articolo 14, Dpr 602/1973).  

 

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