In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. è applicabile la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000.
La sanzione è ridotta alla metà se, entro i quindici giorni successivi alla scadenza,:
- la comunicazione omessa viene trasmessa;
- la comunicazione incompleta o infedele viene corretta.
Normativa di riferimento
Art. 21-bis DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto).
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