sanzione | € 2,00 per ciascuna fattura - importo massimo € 1.000 a trimestre. Per le operazioni effettuate dal 01.01.2022 l'importo massimo è di € 400,00 mensili (articolo 11, comma 2 quater, secondo periodo, decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, come modificato dall’articolo 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020). La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione omessa o i dati erroneamente comunicati vengono inviati entro i successivi 15 gg dalla scadenza del termine. |
codice tributo | 8911 Sanzioni pecuniari per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive e all’IVA |
modalità di pagamento | modello F24 - sezione Erario |
note | Non applicabile la riduzione per “cumulo giuridico” di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 472. |
La legge di bilancio 2021 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2022, l’obbligo della fatturazione elettronica anche per le operazioni (acquisti e vendite)effettuate con controparti estere.
Sino a tale data è consentito scegliere se presentare telematicamente l’esterometro o avvalersi della fatturazione elettronica estera.