Ogni anno i sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, ecc.) sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (CU), che riepiloga i redditi corrisposti ai lavoratori e collaboratori nell’anno precedente.
In caso di omessa, tardiva o errata presentazione della Certificazione Unica, la normativa prevede:
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sanzione di €100 per ogni CU omessa, errata o tardiva, con un massimo di €50.000 per anno.
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la sanzione si riduce a €33,33 per ciascuna certificazione corretta o inviata entro 60 giorni dal termine, senza che sia stata già contestata l’irregolarità.
- in caso di mancata consegna al percipiente la sanzione è di € 100,00 (senza limite massimo).
Quando si configura l’omissione?
Si parla di omessa CU quando:
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non viene trasmessa alcuna certificazione nei termini previsti;
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la trasmissione è così incompleta o errata da rendere inutilizzabili i dati.
Conseguenze ulteriori
L’omessa certificazione può comportare problemi anche per il percipiente, che potrebbe:
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non avere dati per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi;
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in caso di controlli, vedersi contestare redditi non dichiarati, con ulteriori sanzioni e interessi.
La normativa prevede la possibilità di sanare spontaneamente l’omissione, il ritardo o l’errore nella presentazione della Certificazione Unica attraverso il ravvedimento operoso, che consente la riduzione delle sanzioni proporzionalmente alla tempestività della regolarizzazione ("Il datore di lavoro può provvedere spontaneamente a correggere le irregolarità in materia di ritenute IRPEF sia con riguardo alla mancata trattenuta al lavoratore sia al mancato versamento. In tal caso le sanzioni (v. n. 9092) sono dovute in misura ridotta, con un abbattimento che varia in base alla tempestività della regolarizzazione, come esaminato al n. 9110 e s. La disciplina del ravvedimento operoso ha subito delle modifiche dal 1° settembre 2024. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento, insieme alla sanzione, degli interessi legali (pari al 2,5% annuo dal 1° gennaio 2024), determinati in base ai giorni di ritardo."
codice tributo: 8947 (gli interessi si sommano al tributo che si intende ravvedere)
Tabella di sintesi: Scadenze e Sanzioni
Tipo di Violazione | Termine Ordinario | Sanzione Ordinaria | Possibilità di Ravvedimento Operoso |
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Omessa presentazione | 16/17 marzo (31 marzo per autonomi dal 2025) | Sanzione amministrativa (importo variabile) | Riduzione proporzionale alla tempestività della regolarizzazione |
Tardiva presentazione | Entro 90 giorni dalla scadenza | Sanzione ridotta con ravvedimento | Sì, con pagamento di sanzione ridotta e interessi |
Errori/irregolarità | Correzione entro scadenza o tramite ravvedimento | Sanzione amministrativa | Sì, con regolarizzazione spontanea |