Sanzioni domicilio digitale irregolare

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In caso di domicilio irregolare o non comunicato:

  • le C.C.I.A.A. procedono d’ufficio:
    • alla cancellazione del Domicilio Digitale (Casella PEC) irregolare;
    • all’attribuzione di un nuovo domicilio digitale (nuova e diversa pec così formata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.attiva solo in ricezionee che il rappresentante dell’impresa potrà consultare tramite il seguente link: https://impresa.italia.it/cadi/app/login.
  • sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
    • per le società: minima € 206,00 - massima € 2.064,00 (normalmente viene applicato il doppio del minimo € 412,00) (1) (2) (3);
    • per le imprese individuali € 60,00 (2);
      oltre alle spese di notifica (4).
  • normativa di riferimento:
    • Articolo 2630 cc  (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi)
    • dell'art. 16, comma 6-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. legge n. 2/2009) modificato dall'art. 37 comma 1 del D.L. 76/2020 (conv. legge n. 120/2020)
    • art. 6 della Legge n. 689/81

Per verificare la regolarità del proprio domicilio digitale cliccare qui

(1) applicata per ciascun rappresentante legale delle società
(2) da versare all'Erario tramite l'allegato Mod. F23.
(3) la sanzione è a carico del legale rappresentante ma la società é responsabile in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/81.
(4) 
da versare alla Camera di Commercio di competenza tramite avviso di pagamento pagoPA.



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