False comunicazioni sociali

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Riferimento normativo

codice civile:
Articolo 2621 - False comunicazioni sociali
Articolo 2621 Bis - Fatti di lieve entità
Articolo 2621 Ter - Non punibilità per particolare tenuità

Articolo 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate

Reato

Consapevole esposizione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. 

Soggetto attivo - amministratori;
- direttori generali,
- dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- i sindaci;
- liquidatori.
Momento consumativo del reato  il reato si perfeziona nel momento in cui la falsa comunicazione esce dalla sfera del soggetto attivo e diventa conoscibile per i destinatari: deposito del bilancio viziato presso la sede della società

Luogo consumativo del reato

 

Sanzione

- reclusione da uno a cinque anni
- se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, reclusione da sei mesi a tre anni.
- in caso di società quotata: resclusione da tre a otto anni (1).
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 Bis.

Procedibilità  
Custodia cautelare

Prescrizione

  6 anni + 1/4

Giurisprudenza: 
- Falso valutativo: Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di ‘valutazione’ se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.Cass., Sezioni Unite, n. 22474/2016

note:
(1)
sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

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