Riferimento normativo |
codice civile: |
Reato |
Consapevole esposizione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. |
Soggetto attivo | - amministratori; - direttori generali, - dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; - i sindaci; - liquidatori. |
Momento consumativo del reato | il reato si perfeziona nel momento in cui la falsa comunicazione esce dalla sfera del soggetto attivo e diventa conoscibile per i destinatari: deposito del bilancio viziato presso la sede della società |
Luogo consumativo del reato |
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Sanzione |
- reclusione da uno a cinque anni |
Procedibilità | |
Custodia cautelare | |
Prescrizione |
6 anni + 1/4 |
Giurisprudenza:
- Falso valutativo: Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di ‘valutazione’ se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.Cass., Sezioni Unite, n. 22474/2016
note:
(1) sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.