La compensazione è uno strumento che consente di pagare, in tutto o in parte, i debiti fiscali e contributivi utilizzando i crediti vantati verso l’Erario e gli enti previdenziali.
In pratica, il contribuente può ridurre o azzerare l’importo da versare compensando i propri debiti con i crediti risultanti, ad esempio, da:
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dichiarazioni dei redditi;
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dichiarazione IVA;
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liquidazioni periodiche IVA (LIPE);
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denunce contributive (UNIEMENS);
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crediti d’imposta indicati nel quadro RU.
I principali enti coinvolti sono:
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Agenzia delle Entrate
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INPS
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INAIL
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Regioni, Comuni e Casse di previdenza.
Tipologie di compensazione
Esistono due forme di compensazione:
1. Compensazione verticale
Avviene quando si utilizza un credito della stessa imposta per pagare un debito della medesima natura (ma relativo a periodi diversi).
Esempio: credito IVA 2024 usato per pagare IVA 2025.
2. Compensazione orizzontale
Avviene quando si utilizza un credito di un’imposta diversa da quella del debito.
Esempio: credito IRPEF utilizzato per pagare contributi INPS.
Modalità obbligatorie di utilizzo
La normativa impone regole molto stringenti.
Ai sensi dell’art. 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006 (come modificato dal D.L. 124/2019):
Tutte le compensazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per i titolari di partita IVA non è più consentito l’home banking: si devono usare solo:
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F24 Web
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F24 Online
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F24 Cumulativo
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F24 Addebito Unico
Quando è possibile utilizzare i crediti
Crediti da modello Redditi
Utilizzabili:
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dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
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fino alla scadenza della dichiarazione successiva.
Crediti da dichiarazione IVA / Redditi
| Importo credito | Quando si può compensare |
|---|---|
| Fino a 5.000 € | Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento |
| Oltre 5.000 € | Dal 16 del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione |
Crediti da liquidazioni periodiche IVA (LIPE)
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Oltre 5.000 € → dal 16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
Visto di conformità: quando è obbligatorio
È obbligatorio apporre il visto di conformità quando il credito supera 15.000 € per: imposte sui redditi e addizionali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, e IVA.
Il visto può essere rilasciato da: commercialista, consulente del lavoro, CAF abilitato.
Limite massimo annuo compensabile
Importo massimo complessivo di crediti compensabili per anno solare:
| Anno | Limite |
|---|---|
| dal 2022 | 2.000.000 € |
| 2021 | 2.000.000 € |
| 2020 | 1.000.000 € |
| fino al 2019 | 700.000 € |
Soggetti ISA “virtuosi”
Per i contribuenti con punteggio ISA elevato, la normativa prevede interessanti agevolazioni in presenza di:
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punteggio ≥ 8 in un anno, oppure
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media ≥ 8,5 negli ultimi due anni.
Agevolazioni:
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esonero dal visto di conformità fino a:
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50.000 € per crediti IVA;
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20.000 € per crediti imposte dirette e IRAP.
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(art. 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017)
Divieti e blocchi di compensazione in presenza di debiti
La compensazione può essere limitata o vietata quando il contribuente presenta debiti fiscali iscritti a ruolo (cartelle/avvisi) non regolarizzati.
Non è possibile procedere alla compensazione in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali > 1.500 € non sospesi e non rateizzati (art. 31 DL 78/2010).
Inoltre, dal 1° gennaio 2026, la legge di Bilancio ha introdotto una stretta molto rilevante.
Se il contribuente ha carichi affidati alla riscossione scaduti (ruoli o avvisi esecutivi):
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superiori complessivamente a 50.000 €;
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non sospesi;
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non rateizzati regolarmente;
non può effettuare alcuna compensazione orizzontale in F24, indipendentemente dall’importo dei crediti disponibili.
Si tratta di un blocco totale “a monte”, che opera fino a quando la posizione debitoria non viene riportata al di sotto della soglia dei 50.000 €.
Quali debiti rilevano ai fini della soglia
Nel calcolo dei 50.000 € rientrano:
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ruoli per imposte erariali e relativi accessori;
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avvisi di accertamento esecutivi;
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altri atti di recupero affidati alla riscossione, se scaduti.
Sono invece esclusi dal calcolo:
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tributi locali (IMU, TARI, ecc.);
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debiti sospesi (amministrativamente o giudizialmente);
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debiti rateizzati regolarmente (senza decadenza);
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carichi oggetto di definizione agevolata correttamente in corso.
Effetto del divieto
Il divieto è assoluto:
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anche se il contribuente ha crediti superiori ai debiti,
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non può compensare nemmeno una parte.
La compensazione torna possibile solo quando:
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i debiti vengono pagati (anche parzialmente, purché si scenda sotto i 50.000 €);
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oppure rateizzati regolarmente;
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oppure sospesi con provvedimento.
Ambito di applicazione molto ampio
Il blocco riguarda:
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IVA
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IRPEF, IRES
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IRAP
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ritenute
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crediti d’imposta agevolativi (R&S, bonus edilizi, ecc.)
Unica vera eccezione
Restano compensabili anche se la soglia è superata:
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crediti previdenziali e assistenziali
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premi INAIL
Ved. anche:
Compensazioni irregolari
Istanza di annullamento modello F24
Istanza correzione modello F24