Con la compensazione è possibile pagare, in toto o parzialmente, i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Regioni, Comuni, INPS, INAIL, Casse di Previdenza ecc) utilizzando crediti vantati nei confronti degli stessi così come risultanti dalle dichiarazioni annuali, dalla denuncia periodica INPS (UNIEMENS) ecc.
Si può così usufruire della:
- compensazione verticale: nel caso di pagamento di un debito utilizzando un credito della stessa natura (chiaramente relativo a periodo diverso);
- compensazione orizzontale: nel caso di pagamento di un debito utilizzando crediti di natura diversa.
Di conseguenza l'importo dovuto sarà inferiore al debito che si intende pagare ovvero uguale a zero.
Il Legislatore, ha introdotto rigorose regole a carico del contribuente che intende usufruire della compensazione.
➢ “I soggetti, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate …”. (art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006 (come modificato dall'art. 3, commi 2 e 3, D.L. n. 124/2019), che disciplina la modalità di compensazione tra crediti e debiti così dispone:L'art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006 (come modificato dall'art. 3, commi 2 e 3, D.L. n. 124/2019);
➢ la possibilità di utilizzo dei crediti decorre:
- se risultanti dal modello Redditi: dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione e solo utilizzabili fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva;
- se risultanti dalla dichiarazione dei redditi/IVA:
a) fino all'importo di € 5.000,00 (1) può essere liberamente utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al periodo di imposta cui fa riferimento ovvero dal giorno 16 del mese successivo;
b) oltre € 5.000,00 a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza di riferimento, da cui emerge il credito (2) .
- se risultantti dalla liquidazione periodica:
a) per importi superiori a € 5.000 a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di riferimento, da cui emerge il credito.
E' indispensabile l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dalla quale il credito stesso è emerso nel caso di crediti di importo superiore a € 15.000 relativi a:
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- Irap;
- imposta sul valore aggiunto
A partire dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 si possono effettuare liberamente le compensazioni fino ad un importo massimo di € 5.000,00 a partire dal primo giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (1).
Oltre tale somma sarà necessario che le dichiarazioni siano provviste del visto di conformità (Dl 50/2017).
Per i titolari di partita Iva tutte le compensazioni andranno gestite esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico) e, pertanto, non è più possibile utilizzare i servizi “home banking”.
Importo massimo consentito cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti d’imposta dei quali è titolare il contribuente:
dal 2021 = € 2.000.000 (articolo 22 del Dl 73/2021- decreto Sostegni bis - in vigore il 26 maggio 2021);
dal 2020 = € 1.000.000 ( articolo 147, comma 1, del Dl 34/2020 decreto Rilancio);
fino al 2020 = € 700.000.
SOGGETTI ISA VIRTUOSI
Per i soggetti che hanno un livello di affidabilità pari almeno ad 8 nel periodo d'imposta 2022 o, in alternativa, pari almeno a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi ai periodi d'imposta 2021 e 2022, l'articolo 9-bis comma 11 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia.
• per crediti Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui;
• per crediti relativi alle imposte dirette e all'Irap per un importo non superiore a € 20.000 euro annui.
(1) limite riferito alla singola imposta e non all’importo complessivo dei crediti compensati.
(2) l'art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124, ha esteso la decorrenza a partire dalla presentazione della dichiarazione ai redditi mente, sino ad allora, era limitato alle dichiarazioni IVA Circolare Agenzia delle Entrate 10/2014, § 9.2).
Ved. anche:
Compensazioni irregolari
Istanza di annullamento modello F24
Istanza correzione modello F24