La compensazione è uno strumento che consente di pagare, in tutto o in parte, i debiti fiscali e contributivi utilizzando i crediti vantati verso l’Erario e gli enti previdenziali.

In pratica, il contribuente può ridurre o azzerare l’importo da versare compensando i propri debiti con i crediti risultanti, ad esempio, da:

  • dichiarazioni dei redditi;

  • dichiarazione IVA;

  • liquidazioni periodiche IVA (LIPE);

  • denunce contributive (UNIEMENS);

  • crediti d’imposta indicati nel quadro RU.

I principali enti coinvolti sono:

  • Agenzia delle Entrate

  • INPS

  • INAIL

  • Regioni, Comuni e Casse di previdenza.


Tipologie di compensazione

Esistono due forme di compensazione:

1. Compensazione verticale

Avviene quando si utilizza un credito della stessa imposta per pagare un debito della medesima natura (ma relativo a periodi diversi).
Esempio: credito IVA 2024 usato per pagare IVA 2025.

2. Compensazione orizzontale

Avviene quando si utilizza un credito di un’imposta diversa da quella del debito.
Esempio: credito IRPEF utilizzato per pagare contributi INPS.


Modalità obbligatorie di utilizzo

La normativa impone regole molto stringenti.

Ai sensi dell’art. 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006 (come modificato dal D.L. 124/2019):

Tutte le compensazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Per i titolari di partita IVA non è più consentito l’home banking: si devono usare solo:

  • F24 Web

  • F24 Online

  • F24 Cumulativo

  • F24 Addebito Unico


Quando è possibile utilizzare i crediti

Crediti da modello Redditi

Utilizzabili:

  • dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta;

  • fino alla scadenza della dichiarazione successiva.

Crediti da dichiarazione IVA / Redditi

Importo credito Quando si può compensare
Fino a 5.000 € Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento
Oltre 5.000 € Dal 16 del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione

Crediti da liquidazioni periodiche IVA (LIPE)

  • Oltre 5.000 € → dal 16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza.


Visto di conformità: quando è obbligatorio

È obbligatorio apporre il visto di conformità quando il credito supera 15.000 € per: imposte sui redditi e addizionali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, e IVA.

Il visto può essere rilasciato da: commercialista, consulente del lavoro, CAF abilitato.


Limite massimo annuo compensabile

Importo massimo complessivo di crediti compensabili per anno solare:

Anno Limite
dal 2022 2.000.000 €
2021 2.000.000 €
2020 1.000.000 €
fino al 2019 700.000 €

Soggetti ISA “virtuosi”

Per i contribuenti con punteggio ISA elevato, la normativa prevede interessanti agevolazioni in presenza di:

  • punteggio ≥ 8 in un anno, oppure

  • media ≥ 8,5 negli ultimi due anni.

Agevolazioni:

  • esonero dal visto di conformità fino a:

    • 50.000 € per crediti IVA;

    • 20.000 € per crediti imposte dirette e IRAP.

(art. 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017)

Divieti e blocchi di compensazione in presenza di debiti

La compensazione può essere limitata o vietata quando il contribuente presenta debiti fiscali iscritti a ruolo (cartelle/avvisi) non regolarizzati.

Non è possibile procedere alla compensazione in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali > 1.500 € non sospesi e non rateizzati (art. 31 DL 78/2010).
Inoltre, dal 1° gennaio 2026, la legge di Bilancio ha introdotto una stretta molto rilevante.

Se il contribuente ha carichi affidati alla riscossione scaduti (ruoli o avvisi esecutivi):

  • superiori complessivamente a 50.000 €;

  • non sospesi;

  • non rateizzati regolarmente;

non può effettuare alcuna compensazione orizzontale in F24, indipendentemente dall’importo dei crediti disponibili.

Si tratta di un blocco totale “a monte”, che opera fino a quando la posizione debitoria non viene riportata al di sotto della soglia dei 50.000 €.


Quali debiti rilevano ai fini della soglia

Nel calcolo dei 50.000 € rientrano:

  • ruoli per imposte erariali e relativi accessori;

  • avvisi di accertamento esecutivi;

  • altri atti di recupero affidati alla riscossione, se scaduti.

Sono invece esclusi dal calcolo:

  • tributi locali (IMU, TARI, ecc.);

  • debiti sospesi (amministrativamente o giudizialmente);

  • debiti rateizzati regolarmente (senza decadenza);

  • carichi oggetto di definizione agevolata correttamente in corso.


Effetto del divieto

Il divieto è assoluto:

  • anche se il contribuente ha crediti superiori ai debiti,

  • non può compensare nemmeno una parte.

La compensazione torna possibile solo quando:

  • i debiti vengono pagati (anche parzialmente, purché si scenda sotto i 50.000 €);

  • oppure rateizzati regolarmente;

  • oppure sospesi con provvedimento.


Ambito di applicazione molto ampio

Il blocco riguarda:

  • IVA

  • IRPEF, IRES

  • IRAP

  • ritenute

  • crediti d’imposta agevolativi (R&S, bonus edilizi, ecc.)


Unica vera eccezione

Restano compensabili anche se la soglia è superata:

  • crediti previdenziali e assistenziali

  • premi INAIL

 

Ved. anche:
Compensazioni irregolari
Istanza di annullamento modello F24
Istanza correzione modello F24




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