Con l'acquiescenza il contribuente destinatario di un avviso di accertamento (1) o di liquidazione, se rinuncia ad impugnare l'atto (ricorso) e a presentare istanza di accertamento con adesione, accetta il contenuto dell'atto, estingue il debito entro il termine di proposizione del ricorso (2) beneficando della riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate.
Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo ovvero della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la relativa quietanza di pagamento.
Per effetto del D.Lgs. 872024 (Decreto sanzioni), le disposizioni in materia di acquiescenza si applicano anche all'ipotesi di autotutela parziale, con decorrenza dal 29 giugno 2024.
(1) comprende:
avvisi di accertamento relativi a imposte dirette, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro per occultamento del corrispettivo
avvisi di rettifica e liquidazione imposte indirette: imposta di successione in caso di infedeledichiarazione, imposta di successione in caso di omessa dichiarazione; imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore; imposta di registro emesso a seguito di decadenza dalle agevolazioni prima casa e piccola proprietà contadina;
atti con cui l'Ufficio recupera le imposte ipotecarie e catastali connesse all'imposta di successione versate in misura fissa in sede di presentazione della dichiarazione di successione;
atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni possono essere definiti attraverso l'istituto dell'acquiescenza.
(Circolare n. 17/E/2016)
(2) ovvero ratealmente, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 o il modello F23 (versando, per le rate successive alla prima, gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.