Al fine di ridurre o azzerare la tassazione della plusvalenza conseguita in caso di cessione, è consentita la rideterminazione del costo d’acquisto di:
- terreni (sia agricoli, sia edificabili) posseduti a titolo di: Proprietà, Usufrutto o nuda proprietà, Diritto di superficie (o enfiteusi), Ius aedificandi (“diritto di cubatura” - (CM 1/2013);
- partecipazioni in società non negoziate e quelle negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (possedute al di fuori del reddito d’impresa a titolo di proprietà, usufrutto o nuda proprietà).
Beneficiari: persone fisiche, società semplici e altre a questa equiparate, enti non commerciali.
Soggetti esclusi: coloro che detengono la partecipazione in regime di impresa.
Adempimenti:
a) Determinazione del valore: perizia di stima giurata redatta da un professionista abilitato:
- per le partecipazioni societarie: da dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali dei conti;
- per i terreni: da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili.
Il costo della perizia aumenta il valore fiscalmente riconosciuto del bene e, pertanto, si aggiunge al valore di perizia) se sostenuto dal contribuente
E' deducibile in 5 anni se sostenuta dalla società le cui quote sono rivalutate.
b) Pagamento dell'imposta sostitutiva sulla base delll’intero valore di perizia e non solo sul maggior valore riconosciuto sul bene (per i titoli quotati, la rideterminazione si effettua non sul valore di perizia ma tenendo conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente). Per il pagamento è necessario utilizzare il modello F24, indicando l'anno di rivalutazione, come anno di riferimento, e i codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni. Qualora il contribuente che intende avvalersi della rivalutazione lo abbia già fatto in passato, è possibile scomputare l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.
L’eventuale ritardo o omissione delle rate successive alla prima non determina la decadenza dalla rivalutazione. In caso di omissione, l’importo non versato è iscritto a ruolo.
E' possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
c) Inserimento, nel modello di dichiarazione Redditi relativo al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione, dei dati relativi alla rideterminazione del valore:
- per i terreni nel quadro RM, (indicando : valore rivalutato; imposta sostitutiva dovuta, imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazione dei medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione, imposta residua da versare, eventuale scelta di pagamento rateale, se l’imposta dovuta è parte di un versamento cumulativo.
- per le partecipazioni nel quadro RT (indicando: valore rivalutato, aliquota applicata, imposta sostitutiva dovuta, imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazione dei medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rivalutazione, imposta da versare (qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato), eventuale scelta di pagamento rateale, se l’imposta dovuta è parte di un versamento cumulativo.
Beni posseduti al 1° gennaio 2024
scadenza adempimenti | 30 giugno 2024 |
imposta dovuta | 16% |
termine pagamento | unica soluzione entro il 30 giugno 2024 o in massimo tre rate di pari importo: 30 giugno 2024; 30 giugno 2025; 30 giugno 2026. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%annuo, da versare contestualmente |
Beni posseduti al 1° gennaio 2023
scadenza adempimenti | 15 novembre 2023 |
imposta dovuta | 16% |
termine pagamento | unica soluzione entro il 15 novembre 2023 o in massimo tre rate di pari importo: 15 novembre 2023; 15 novembre 2024; 15 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%annuo, da versare contestualmente. |
(1) le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione sono state incluse a partire dalla norma in vigore per il 2023