Enti non profit - Modello Eas

Utility

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Introdotto nell’anno 2009, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 30 del D.L. 185/08 convertito nella L. 2/2009, il modello Eas deve essere utilizzato per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi onde consentire agli stessi la non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Soggetti obbligati

gli enti associativi di natura privata, senza personalità   giuridica, che esercitano solamente attività istituzionale

ricevendo   quote associative erogate dai loro soci e gli enti associativi di natura   privata,

senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.

Soggetti esonerati

gli enti associativi   dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività   commerciale

le associazioni pro-loco   che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel   periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000   euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)

le organizzazioni di   volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali   diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio,   attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative   occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e   bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)

i patronati che non   svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie   attività istituzionali.

Le Onlus di cui al   decreto legislativo n° 460 del 1997

gli enti destinatari di   una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

scadenza 31 marzo dell’anno successivo a quello   di riferimento
Modalità di   presentazione in via telematica – direttamente dal   contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite   intermediari abilitati a Entratel -
Sanzioni

In caso di omessa presentazione perde   il diritto beneficiare delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione   di quote e contributi associativi.

E’ tuttavia possibile comunque   regolarizzare la posizione mediante “ravvedimento” pagando la sanzione di 258   euro - con il modello F24, codice tributo 8114 -

entro il termine della prima   dichiarazione utile, che nel caso in esame va intesa con la presentazione della   dichiarazione dei redditi relativi al 2015. (vedi Risoluzione 110/E del 12   dicembre 2012 “Modello

EAS – Chiarimenti in merito   all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis”).

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