Introdotto nell’anno 2009, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 30 del D.L. 185/08 convertito nella L. 2/2009, il modello Eas deve essere utilizzato per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi onde consentire agli stessi la non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972.
Soggetti obbligati |
gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che esercitano solamente attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci e gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale. |
Soggetti esonerati |
gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili) i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali. Le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997 gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione) |
scadenza | 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento |
Modalità di presentazione | in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel - |
Sanzioni |
In caso di omessa presentazione perde il diritto beneficiare delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. E’ tuttavia possibile comunque regolarizzare la posizione mediante “ravvedimento” pagando la sanzione di 258 euro - con il modello F24, codice tributo 8114 - entro il termine della prima dichiarazione utile, che nel caso in esame va intesa con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2015. (vedi Risoluzione 110/E del 12 dicembre 2012 “Modello EAS – Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis”). |