Contratti di locazione immobiliare

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 Immobile 2023


Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) indipendentemente dall’ammontare del canone pattuito.

 

Contratti senza obbligo di registrazione Se hanno una durata complessiva annuale non superiore ai 30 giorni.

 

 

Deposito cauzionale

Sul deposito cauzionale pagato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Solo se il deposito è versato da un terzo, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.

 

 

 

Imposta di bollo

€ 16 ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe).

L’Ape (attestato di prestazione energetica), allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione non è assoggettato ad imposta di bollo. (Risoluzione 83/E/2013) (1)

 

 

 

 

 

 

Imposta di registro

- per le locazioni e gli affitti di fondi rustici: 0,50%;

- per tutte le altre locazioni di beni immobili: 2%;

- fabbricati strumentali per natura locati da soggetti passivi i.v.a. 1%.

Per i contratti di locazione a canone concordato, riferiti ad immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro.

Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a € 67,00. (1)

Codice tributo

1501 Imposta di Registro per annualità successive

1502 Imposta di Registro per cessioni del contratto

1503 Imposta di Registro per risoluzioni del  contratto

1504 Imposta di Registro per proroghe del contratto

1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Modalità di pagamento Mod. F24 Elide

 

 

 

 

Modalità di registrazione

Presso qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il quale sarà poi competente per tutti gli adempimenti successivi (come ad esempio, proroghe, cessioni o risoluzioni). Si ricorda che per la registrazione deve essere utilizzato il modello RLI (anche per esercitare l’eventuale opzione e la revoca della cedolare secca).

E’ prevista la possibilità di effettuare la registrazione telematicamente, tale modalità è comunque obbligatoria in caso di possesso di almeno 10 immobili e se viene richiesta da un agente immobiliare.

Soggetti obbligati Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.
Termine di registrazione Entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore)
Adempimenti successivi Entro 30 giorni dall’inizio di ciascuna annualità successiva alla prima, si deve procedere al versamento della sola imposta di registro secondo le modalità seguite per la registrazione.
Entro 30 giorni è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate gli incrementi del canone che non dipendono da un adeguamento Istat al costo della vita, ma da un accordo tra le parti. 
Adempimenti non obbligatori

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate di:
- aggiornamento del canone di locazione all’indice Istat;
- naturale scadenza di contratto senza possibilità di rinnovo (ad esempio locazione transitoria di 12 mesi, di un box auto)

Risoluzione anticipata del contratto L’imposta di registro dovuta per la risoluzione anticipata del contratto è pari alla misura fissa di € 67,00 e deve essere versata, entro 30 giorni dall’evento:
  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente
  • con il modello F24 Elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 1503
Note:

La registrazione tardiva del contratto di locazione rende quest'ultimo valido ed efficace a decorrere dalla data in cui è stato registrato e non dal giorno in cui è avvenuta la stipula. (Corte d'Appello di Milano, che con la sentenza n. 188 del 19/02/2016)

Non è vessatoria la clausola inserita nel contratto di locazione che vieta la possibilità di detenere animali in casa. Questo però non comporta che dalla sua violazione derivi automaticamente la risoluzione dell’accordo, in quanto occorre volta per volta valutare la gravità dell’inadempimento. (Corte di appello di Napoli sentenza n. 1254, depositata il 13.03.2025). 

 

(1)

Cedolare secca

In caso di opzione per la cedolare secca non è dovuta:

  • l’imposta di registrazione del contratto;

  • l’imposta di registro per la risoluzione del contratto;
  • l’imposta di bollo sui contratti.

 

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