Soggetti tenuti alla trasmissione |
I soggetti che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva: - imprenditori individuali; - società di persone e di capitali; - società cooperative; - stabili organizzazioni di società non residenti; - enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. |
Soggetti non tenuti alla trasmissione |
società semplici.
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Modalità di invio | via web, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia: Entratel o Fisconline. |
Dati da comunicare |
- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza; - per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
oltre a (se di valore superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva.): - tipologia di utilizzazione del bene; - tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula; - categoria del bene; - durata della concessione (data di inizio e fine); - corrispettivo e relativo valore di mercato; - ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
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Dati esclusi dalla comunicazione |
Sono fuori dalla comunicazione: - i beni concessi in godimento agli amministratori; - i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; - i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit; - i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; - gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; - i beni a uso pubblico per i quali è prevista la deducibilità integrale dei costi nonostante vengano utilizzati in modo privatistico (ad esempio, i taxi). |
Scadenza | annuale: 31 ottobre |
Sanzioni | mancata comunicazione dei beni concessi in godimento: 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e quanto effettivamente pagato dal socio o familiare, ed è dovuta in solido tra l’impresa e il beneficiario. Se però il costo del bene non è stato dedotto dall’impresa e la differenza ha concorso all’imponibile dell’utilizzatore come reddito diverso, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro. comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dalla società: la sanzione va da 206,00 a 5.164,00 euro in caso di omissione, importi ridotti alla metà se la comunicazione è incompleta o inesatta. |
Riferimenti normativi | articolo 2, commi da 36 terdecies a 36 - duodevicies, del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito dalla legge 14.09. 2011, n. 148; |
Note |
L’obbligo permane anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui l’utilizzo sia continuato nell’anno di riferimento della comunicazione. |