730 precompilato - trasmissione spese sanitarie

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Annualmente, entro il 31 gennaio, si deve procedere alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, come previsto dall’art. 3, c. 3, D.Lgs 174/2014, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di rendere disponibili le dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Redditi Persone Fisiche).

L’obbligo di comunicazione riguarderà i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente, indipendentemente dalla data emissione della fattura, in modo tale che i dati trasmessi possano essere utilizzati nelle dichiarazioni dei redditi precompilate 730/2018 e Redditi Persone Fisiche 2018. 

Soggetti tenuti alla trasmissione

  • Aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)

Fatture da non comunicare

il cittadino ha diritto di opporsi oralmente anche se si ritiene consigliabile far sottoscrivere apposita dichiarazione. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase: “Il paziente si oppone alla trasmissione al SistemaTS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.

Nel caso dell’attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica;

fatture non pagate (andranno indicate nell’anno di pagamento e non in quello di emissione);

Documenti privi di codice fiscale cliente in quanto elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.

Modalità di invio

Telematica;

-  direttamente;

-  tramite di associazioni di categoria o intermediario delegato (I soggetti delegati alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie per il 730 precompilato, non devono inviare alcuna comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato, in quanto tale comunicazione è gestita automaticamente dal Sistema Tessera Sanitaria al momento della verifica positiva della richiesta di delega inserita nel medesimo Sistema).

Dati da comunicare

(1)

Sanzioni

  • in caso di per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
  • se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
  • nessuna sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza.

Scadenza

31 gennaio

Note

È possibile effettuare un duplice invio (autonomamente o tramite soggetto delegato).

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