Tari 01

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il tributo è diretto alla totale  copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, a cui si aggiunge il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.
La tariffa è così composta:
> Utenze domestiche
a) da una parte fissa determinata moltiplicando la tariffa fissa unitaria, relativa al numero degli occupanti dell’immobile, perla superficie occupata;
b) da una parte variabile, determinata in relazione al numero degli occupanti dell’immobile.
> Utenze non domestiche
a) da una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe unitarie relative alla quota fissadifferenziate per tipologia di attività svolta;
b) da una parte variabile, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe unitarie relative alla quota variabiledifferenziate per tipologia di attività svolta.Sono previste riduzioni tariffarie in presenza di disservizi nella gestione dei rifiuti urbani.

Esonero:
Produzione rifiuti speciali:
Le superfici produttive di rifiuti speciali sono esonerate dal pagamento della Tari solo se l'impresa produttrice dimostra al Comune, con idonea docuemntazione, che li smaltisce autonomamente. Il regolamento Comunale può prevedere l'obbligo di presentare annualmente l'istanza.(Cassazione - ordinanza n. 33863 dek 17.11.2022).
Riduzioni:
- zone in cui non è effettuata la raccolta: massimo 40% della tariffa, graduabile in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta;  
mancanza o interruzione del servizio di gestione dei rifiuti: massimo 20% della tariffa (spetta al contribuente provare la presenza del diritto alla risìduzione della Tari per mancato svolgimento del servizio (Cassazione sent. n. 5433/2023 dep. 22.02.2023).;
- soggetto non residente in Italia, titolare del dititto di proprietà o usufrutto di un solo immobile sul territorio nazionale: riduzione massima di 2/3 della tariffa;
- nuclei familiari con Isee inferiore a € 9.350 (€ 20.000 se con almeno 4 figli, a € 20.000)  (DPCM 24/2025): tariffa ridotta al 75%;
Il Comune può comunque prevedere riduzioni nei casi di:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (inferiore a 183 giorni di un anno solare);
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (l'uso stagionale va provato dal proprietario, Cass. 29 luglio 2024 n. 21181);
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero
- fabbricati rurali ad uso abitativo. 
Giurisprudenza:
- Bed and breakfast: il Comune può applicare la tariffa riservata alle attività alberghiere (Cassazione sent. 15545/2022 - sez. Vi - dep. 16.05.2022.- 
- Parcheggi scoperti: possono essere ricondotti alla categoria dei garage (Cassazione sent. n. 16287/2024 e n. 16701/2024).
Normativa:
- art. 1 c. 641 e s. L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

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