Titolare effettivo

Utility

Condividi

A partire dal 10 ottobre 2023 tutte le società di capitali sono obbligate a comunicare al nuovo registro istituito presso le C.C.I.A.A. i dati del Titolare Effettivo  così come individuato dall’art. 20 comma 1 del cd. decreto antiriciclaggio (d. lgs n. 231/2007):
Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”. I commi successivi dell’art. 20 forniscono i criteri da seguire per compiere questa individuazione. Lo stesso decreto (v. art. 21 commi 1 e 3) obbliga:

 

prima scadenza soggetti già costituiti al 09.10.2023: 11/12/2023;
soggetti costituiti dopo il 09.10.2023: entro 30 giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri (trust e istituti giuridici affini entro trenta giorni dalla loro costituzione)
adempimenti successivi - variazione dati: entro trenta giorni dalla variazione del nominativo/i del/i titolare/i effettivo/i odei suoi dati (indirizzo, domicilio fiscale, requisito in base al quale è stato indicato come titolare effettivo etc…), nonché la variazione delle altre informazioni relative a PGP non iscritte nel RI/REA, trust e mandati fiduciari (es. denominazione
- conferma annuale dei dati e delle informazioni: la comunicazione della titolarità effettiva deve essere comunque confermata annualmente, entro cioè dodici mesi dall’ultima comunicazione (sia essa di variazione o di conferma). Le imprese con personalità giuridica possono effettuare l’adempimento – nel rispetto comunque del termine massimo di dodici mesi dall’ultima comunicazione – contestualmente al deposito annuale del bilancio d’esercizio nel Registro delle Imprese competente.
Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.
enti interessati
  • le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese "cd. società di capitali":
    - le società per azioni;
    - le società a responsabilità limitata;
    - le società in accomandita per azioni;
    - le società cooperative (nonché di mutuo soccorso, e le varie tipologie di società consortili); 
  • le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000  (associazioni riconosciute e fondazioni che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro nazionale delle persone giuridiche).
    Ma l’obbligo di comunicare la titolarità effettiva si estende anche agli “enti” iscritti nei registri regionali); 
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (residenti o meno in Italia) e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.
 titolare effettivo

IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA
il titolare effettivo è  “…la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”. L’art. 20 del decreto antiriciclaggio prevede, a questo proposito:
società di capitali:  
- proprietà diretta: la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale dell'ente, detenuta da una persona fisica;
- proprietà indiretta la titolarità di partecipazioni superiori al 25% del capitale dell'ente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”.
Nel caso non è accertata la presenza di persona fisica o  persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante”.
In assenza anche di soggetti aventi le caratteristiche riportate al punto precedente, è considerato titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE 
i titolari effettivi sono i “…soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio…”  “Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R.10.02.2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”.
PER I TRUST E GLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AI TRUST, l’art. 1 comma 2 lett. q) del Decreto rinvia all'articolo 22, comma 5, primo periodo del decreto antiriciclaggio. Tale disposizione prevede che le notizie sulla titolarità effettiva sono “…relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.

dati da comunicare Per titolari effettivi si intendono “le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari”.
-  persona fisica o le persone fisiche che detengono o, comunque, controllano un'entità giuridica, mediante il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;
- persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
in caso di entità giuridiche (fondazioni) e di istituti giuridici  (trust), che amministrano e distribuiscono fondi:
- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.
Chi puo consultare il registro del Titolare Effettivo

La consultazione delle due sezioni presenti presso il Registro delle Imprese (una definita “autonoma”, contenente i dati su imprese e PGP, l’altra “speciale” dedicata ai trust e istituti affini), sarà consentita, secondo diverse modalità e ampiezza dai soggetti individuati dalla normativa:
- Autorità (Ministero dell’Economia e Finanze, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Autorità giudiziaria, Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale);
- Soggetti obbligati all'adeguata verifica (ad esempio istituti bancari e assicurativi, liberi professionisti, ecc.) previo accreditamento presso la Camera di commercio competente;
- Altri soggetti privati per i quali la conoscenza della titolarità effettiva si rende necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

sanzioni (1)
normativa di riferimento art. 3 del DM 55/2022
art. 20 comma 1 del cd. decreto antiriciclaggio (d. lgs n. 231/2007)
Decreto n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

 

(1) SANZIONI
L’omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’articolo 2630 c.c.  come da seguente prospetto:

Società, persone giuridiche private, trust e
istituti affini

 Importo   sanzione

Pagamento in
misura  ridotta
(entro 
60 gg dalla notifica)

Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza

minimo:
€34,33
massimo: €344,00

€ 68,66

Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza

minimo: €103,00

massimo: €1.032,00

€ 206,00


ved.: faq relative alla titolarità effettiva e Registro titolari effettivi (Banca d'Italia )

I nostri professionisti sono a tua disposizione!

Contattaci per ricevere supporto e consulenza su misura per le tue esigenze.

Studio Montanaro
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30

Iscriviti alla Newsletter

Inserisci la tua email e sottoscrivi l'iscirizione alla nostra newsletter per ricevere informazioni sulle nostre attività.