A partire dal 10 ottobre 2023 tutte le società di capitali sono obbligate a comunicare al nuovo registro istituito presso le C.C.I.A.A. i dati del Titolare Effettivo così come individuato dall’art. 20 comma 1 del cd. decreto antiriciclaggio (d. lgs n. 231/2007):
“Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”. I commi successivi dell’art. 20 forniscono i criteri da seguire per compiere questa individuazione. Lo stesso decreto (v. art. 21 commi 1 e 3) obbliga:
prima scadenza | soggetti già costituiti al 09.10.2023: 11/12/2023; soggetti costituiti dopo il 09.10.2023: entro 30 giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri (trust e istituti giuridici affini entro trenta giorni dalla loro costituzione) |
adempimenti successivi | - variazione dati: entro trenta giorni dalla variazione del nominativo/i del/i titolare/i effettivo/i odei suoi dati (indirizzo, domicilio fiscale, requisito in base al quale è stato indicato come titolare effettivo etc…), nonché la variazione delle altre informazioni relative a PGP non iscritte nel RI/REA, trust e mandati fiduciari (es. denominazione) - conferma annuale dei dati e delle informazioni: la comunicazione della titolarità effettiva deve essere comunque confermata annualmente, entro cioè dodici mesi dall’ultima comunicazione (sia essa di variazione o di conferma). Le imprese con personalità giuridica possono effettuare l’adempimento – nel rispetto comunque del termine massimo di dodici mesi dall’ultima comunicazione – contestualmente al deposito annuale del bilancio d’esercizio nel Registro delle Imprese competente. |
Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione | Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese. |
enti interessati |
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titolare effettivo |
IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA |
dati da comunicare | Per titolari effettivi si intendono “le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari”. - persona fisica o le persone fisiche che detengono o, comunque, controllano un'entità giuridica, mediante il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale; - persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; in caso di entità giuridiche (fondazioni) e di istituti giuridici (trust), che amministrano e distribuiscono fondi: - se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica; - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica. |
Chi puo consultare il registro del Titolare Effettivo |
La consultazione delle due sezioni presenti presso il Registro delle Imprese (una definita “autonoma”, contenente i dati su imprese e PGP, l’altra “speciale” dedicata ai trust e istituti affini), sarà consentita, secondo diverse modalità e ampiezza dai soggetti individuati dalla normativa: |
sanzioni | (1) |
normativa di riferimento | art. 3 del DM 55/2022 art. 20 comma 1 del cd. decreto antiriciclaggio (d. lgs n. 231/2007) Decreto n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) |
(1) SANZIONI
L’omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’articolo 2630 c.c. come da seguente prospetto:
Società, persone giuridiche private, trust e |
Importo sanzione |
Pagamento in |
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza |
minimo: |
€ 68,66 |
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza |
minimo: €103,00 massimo: €1.032,00 |
€ 206,00 |
ved.: faq relative alla titolarità effettiva e Registro titolari effettivi (Banca d'Italia )