Il regime di contabilità semplificata è riservato alle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, alle società di persone (Snc, Sas) o alle società a esse equiparate con volume di affari non superiore a:
- € 500.000 se prestano servizi (1) (2);
- € 800.000 per le altre attività (2).
In caso di contemporaneo esercizio di più attività si fa riferimento all’attività con ricavi prevalenti mentre, in mancanza di distinta annotazione, si fa riferimento al limite previsto per le prestazioni di servizi (€ 500.000,00).
A partire dall’anno 2017 le imprese minori in regime di contabilità semplificata, sono passate dal regime di competenza ad un regime “improntato alla cassa” ma, poiché permangano alcune deroghe al regime di cassa “puro” si può considerare un regime misto (3).
Infatti la determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette e della base imponibile ai fini Irap, sarà differenziato in quanto:
-
per vendite, prestazioni di servizi e acquisti di beni e servizi si applica il criterio di cassa;
-
per le altre operazioni si applica il criterio della competenza (minusvalenze sopravvenienze attive o passive, quote di ammortamento, i leasing (compreso il maxi canone), le spese per prestazioni di lavoro, gli oneri di utilità sociale, i componenti derivanti dalla assegnazione dei beni ai soci o dalla destinazione dei medesimi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Note:
Rimanenze: L’agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 90727/2018 del 03.05.2018 precisa che, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare nel modello I.S.A. sia i dati delle rimanenze inziali che quelli delle rimanenze finali (righi F07, F10, F13), anche se non concorrono più alla formazione del reddito d’impresa.
Registro beni ammortizzabili: E' possibile non tenere il Registro beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, si fornisce, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'articolo 16 del D.P.R. 29.09. 1973, n. 600).
Registrazione fatture emesse: E' data facoltà di annotare nei registri Iva delle vendite le fatture emesse, facendo coincidere la «data della registrazione» con la «data della fattura» e non già quella di invio allo Sdi per operazioni effettuate nell’anno precedente e, quindi, decidere se anticipare la rilevanza Irpef dei ricavi nell’anno di effettuazione dell’operazione (coincidente con la «data della fattura», 2024) o se posticiparla all’anno di invio delle fatture allo Sdi (Agenzia delle Entrate circolare del 17 giugno 2019, n. 14/E - faq Agenzia delle Entrate del 13/02/2025).
Riferimenti normativi
circolare 8/E 2017
circolare 11/E 2017
provvedimento n. 90727/2018
(1) Il DM. 17.01.1992 individua i "Criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi" che richiama l'articolo 3 del D.P.R. 633/1972) "legge I.V.A:" e, più precisamente
- comma 1: le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
- comma 2: le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti (comma 2);
- comma 2: i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni;
lettera a): le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'articolo 2della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
lettera b): i prestiti obbligazionari;
lettera c): le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 2 dello stesso DPR 633/1972;
lettera e): le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
lettera f): le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
lettera h): le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 dello sptesso DPR 633/1972 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
(2) Limiti così stabilito dal comma 276, dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023;
sino al 31.12.2022 i limiti erano:
- € 400.000 in caso di attività di servizi;
- € 700.000 per le altre attività.
(3) Con riferimento al passaggio dal regime di competenza a quello per cassa, per evitare che si determinino sovrapposizioni nella tassazione o deduzione di alcuni componenti:
- i componenti positivi o negativi che hanno concorso a formare il reddito in un anno saranno ininfluenti ai fini delle imposte sul reddito ed Irap negli anni successivi (es. il ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo di imposta, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato e, pertanto, il corrispettivo di tale prestazione di servizi quando sarà incassato non determinerà l’emersione di un ricavo imponibile);
- le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime (attesa la formulazione letterale della norma che fa riferimento genericamente alle “rimanenze finali”, le stesse comprendano sia le rimanenze di cui all’art. 92 del TUIR – e quindi tipicamente rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale - che quelle dell’art. 93 dello stesso testo unico – e quindi le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, nonché dell’articolo 94, relativo alle rimanenze dei titoli).