Sono obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria,
tutte le società di capitali indipendentemente dal volume di affari conseguito:
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni;
tutte le imprese individuali e società di persone (Snc, Sas) o società a esse equiparate con volume di affari superiore a:
- € 500.000 se prestano servizi (1) (2);
- € 800.000 per le altre attività (2).
Anche gli imprenditori che posseggono i requisiti previsti per la contabilità semplificata possono optare per la tenuta della contabilità ordinaria.
In tal caso l’opzione, che vincola l’impresa alla sua concreta applicazione almeno per almeno 3 anni, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione IVA successiva all'anno di imposta in cui la scelta è operata; successivamente essa resta valida per ciascun anno, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
In caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (e l’esonero permane anche a seguito dell’opzione), l’opzione va comunicata con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, compilando ugualmente il quadro VO (art. 4 DPR 404/2001).
L’opzione (come del resto anche la revoca) è comunque desumibile dal comportamento concludente posto in essere in modo inequivocabile dal contribuente e consistente nell’adozione del regime contabile prescelto (o del regime di determinazione dell’imposta) e nel corretto adempimento dei relativi obblighi (art. 18 c. 6 DPR 600/73, art. 10 DL 69/89, DPR 442/97).
L’omessa comunicazione non determina l’inefficacia dell’opzione ma comporta la sanzione da € 258 a € 2.065.
(1) Il DM. 17.01.1992 individua i "Criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi" che richiama l'articolo 3 del D.P.R. 633/1972) "legge I.V.A:" e, più precisamente
- comma 1: le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
- comma 2: le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti (comma 2);
- comma 2: i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni;
lettera a): le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'articolo 2della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
lettera b): i prestiti obbligazionari;
lettera c): le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 2 dello stesso DPR 633/1972;
lettera e): le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
lettera f): le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
lettera h): le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 dello sptesso DPR 633/1972 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
(1) Limiti così stabilito dal comma 276, dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023;
sino al 31.12.2022 i limiti erano:
- € 400.000 in caso di attività di servizi;
- € 700.000 per le altre attività.