Scadenza
Saldo e Primo acconto: entro il 30 giugno (1) dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento ovvero, applicando sulle somme dovute (2) la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, entro il 30 luglio (1) (art. 17, c.1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435);
Secondo Acconto: entro il 30 novembre del periodo di imposta di riferimento. (1)
Rateizzazione
A partire dal 2024 (anno di imposta 2023) (2) le persone fisiche che intendono rateizzare l’ammontare del saldo e del primo acconto IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi:
1) determinano liberamente il numero di rate (non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre);
2) suddividono l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intendono versare, comunque non superiore a quello di cui al punto precedente;
3) versano la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001;
4) versano le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.
Modalità di versamento
Tramite modello F24.
I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:
1) direttamente: mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
2) tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
■ sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agen- zia (servizio “F24 cumulativo”);
■ sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007);
■ si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.
I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità te- lematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.
Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:
■ con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
■ con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
■ presso gli uffici postali;
■ con assegni bancari e circolari nelle banche;
■ con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
■ gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
■ in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a cre- dito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
■ l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali.
Ulteriori disposizioni in materia di modalità di presentazione del modello F24 in caso di utilizzo di crediti in compensazione
(Applicabili a tutti i contribuenti e sostituti d’imposta, titolari e non titolari di partita IVA)
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i cre- diti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Si ricorda che, nel modello F24 “a saldo zero”, l’importo complessivo dei crediti compensati è pari all’importo comples- sivo dei debiti pagati e dunque il saldo finale del modello F24, dato dalla differenza di tali importi, è pari a zero.
Per ulteriori approfondimenti in proposito, si veda la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 - pdf.
Principali codici tributo
4001: Irpef – Saldo
4033: Irpef – Acconto prima rata
4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
3801: Addizionale regionale
3844: Addizionale comunale - Saldo
3843: Addizionale comunale - Acconto
1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo
1790: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata
1791: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione
1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
(1) I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo
(2) Gli importi delle imposte dovute devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. in caso di rateazioni gli importi dovuti sono arrotondati al centesimo di euro.
Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).
(2) Agenzia delle Entrate circolare n. 9/E del 2 maggio 2024circolare n. 9/E del 2 maggio 2024