Il Quadro RR deve essere compilato da:
- iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I);
- liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps (sezione II).
SEZIONE I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
La sezione deve essere compilata da:
- titolari di imprese artigiane e commerciali;
- soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori).
- soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci; a tale reddito va eventualmente aggiunto l’ulteriore reddito d’impresa (al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare INPS n. 84 del 10/06/2021).
Nel caso in cui il titolare dell’impresa familiare abbia adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111)” o il “regime forfettario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89 previsto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190”, il reddito prodotto nell’ambito di tali regimi concorre alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali. I soci di cooperativa artigiana iscritti alla gestione autonoma degli Artigiani (circolare INPS n. 29 del 17/02/2021), devono riportare nel presente quadro, oltre ad altri eventuali redditi d’impresa, quanto dichiarato nella sezione I del quadro RC ai righi RC1, RC2 e RC3 col. 3 se indicato nella col. 4 dello stesso rigo il codice 3.
Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell’avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del “codice azienda”. La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d’impresa posseduti nel periodo di imposta.
SEZIONE II – Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps
La sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. SI precisa, al riguardo, che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’INPS e, quindi, alla compilazione del presente quadro e al calcolo dei relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96 e chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative. Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata coloro, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. Sono tenuti altresì alla compilazione della presente sezione i magistrati onorari -giudici onorari di pace e vice procuratori onorari – così come previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 13 luglio 2017, n.116.