Sono considerati redditi diversi i  proventi percepiti, tramite il «ritiro dedicato», per la «cessione parziale» (quindi, solo la parte ceduta che è risultata esuberante rispetto ai consumi privati) al Gse, dell’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, fino a 20 kW e asserviti all’abitazione.
Tali redditi rientrano tra quelli derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;  (articolo 67 TUIR - comma 1 lettera i).

Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite dal condominio a titolo di tariffa incentivante in relazione 
all’energia prodotta con impianti di potenza fino a 20 kW asserviti al condomino  medesimo, non assumono rilevanza fiscale, al pari di quella percepita dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali che gestiscono impianti fotovoltaici della stessa 
potenza per soddisfare principalmente le esigenze domestiche.  

L'agenzia delle Entrate, con Circolare n. 46/E 19 luglio 2007, ha individuato i casi in cui la produzione di energia elettrica mediante un impianto fotovoltaico si considera «commerciale abituale» e, pertanto, si rende necessario essere titolari di partita Iva (vedasi anche risoluzioni 84/E/2012 e 13/E/2009)

 

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