Sono considerati redditi diversi i proventi percepiti, tramite il «ritiro dedicato», per la «cessione parziale» (quindi, solo la parte ceduta che è risultata esuberante rispetto ai consumi privati) al Gse, dell’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, fino a 20 kW e asserviti all’abitazione.
Tali redditi rientrano tra quelli derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; (articolo 67 TUIR - comma 1 lettera i).
Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite dal condominio a titolo di tariffa incentivante in relazione
all’energia prodotta con impianti di potenza fino a 20 kW asserviti al condomino medesimo, non assumono rilevanza fiscale, al pari di quella percepita dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali che gestiscono impianti fotovoltaici della stessa
potenza per soddisfare principalmente le esigenze domestiche.
L'agenzia delle Entrate, con Circolare n. 46/E 19 luglio 2007, ha individuato i casi in cui la produzione di energia elettrica mediante un impianto fotovoltaico si considera «commerciale abituale» e, pertanto, si rende necessario essere titolari di partita Iva (vedasi anche risoluzioni 84/E/2012 e 13/E/2009)