Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dal- l’assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.
Sono definiti redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio per professione abituale, an- corché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L’abitualità si diversifica dall’occasionalità in quanto quest’ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
I redditi di lavoro autonomo abituale vanno dichiarati nel quadro RE, oppure nel quadro LM se si tratta di contribuenti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o il regime previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, mentre i redditi di lavoro autonomo occasionale, qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL. Nello stesso quadro RL vanno dichiarati anche gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.
I redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori e docenti che, residenti non occasionalmente all’estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili nella misura del 10 per cento. Detto incentivo si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia, e nei cinque successivi, sempre che permanga la residenza (art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall’art. 1, comma 149, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

I nostri professionisti sono a tua disposizione!

Contattaci per ricevere supporto e consulenza su misura per le tue esigenze.

Studio Montanaro
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30

Iscriviti alla Newsletter

Inserisci la tua email e sottoscrivi l'iscirizione alla nostra newsletter per ricevere informazioni sulle nostre attività.