Aggiornamento in corso

 

casi di esonero E' esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente che possiede esclusivamente redditi di terreni e/o fabbricati (compreso abitazione principale e sue pertinenze) per un importo complessivo non superiore a € 500,00.
   
   
   

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Il proprietario del terreno o Il titolare di altro diritto reale è tenuto a dichiarare sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, anche nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se, invece, l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale deve essere dichiarato, comunque, dal proprietario, mentre il red- dito agrario deve essre dichiarato da chi svolge l’attività agricola.

Al riguardo, si ricorda che il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno at- traverso l’esercizio delle attivita’ agricole di cui all’art. 29 del TUIR; mentre Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’ articolo 2135 del codice civile (artt. 27, comma 1, e 32, comma 1, del TUIR).

Deve utilizzare questo quadro:

■  chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono es- sere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;

■  l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere com- pilata solo la colonna relativa al reddito agrario a decorrere dalla data in cui ha effetto il contratto;

■  il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

■  Fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 32, comma 3-bis, del TUIR il reddito agrario ed il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR, è determinato me- diante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella pro-

vincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento (art. 28, comma 4-ter e art. 34, comma 4-bis, del TUIR).

Il reddito dominicale determinato ai sensi del citato decreto, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 28 del TUIR, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis). Qualora la rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) risultasse più alta del reddito dominicale delle colture, in colonna 1 dovrà essere indicata la rendita catastale del predetto immobile.

 

Non deve utilizzare questo quadro il partecipante dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righi RL12 e RL11, del quadro RL “Altri red- diti” del Modello REDDITI 2025, fascicolo 2.

 

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

■  i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;

■  i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;

■  i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le at- tività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circo-

stanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata ricono- sciuta di pubblico interesse.

 

IMU, IMI, IMIS e ILIA

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d’imposta 2014 le disposizioni relative all’IMU riguardo la sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali si applicano anche all’Imposta Municipale Immobiliare (IMI) della provincia di Bolzano e all’Imposta Immobiliare Sem- plice (IMIS) della provincia di La legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, ha istituito a partire dal 1° gennaio 2023 l’Imposta Locale Im- mobiliare Autonoma (ILIA) nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione dell’IMU. L’art. 1, comma 528, della legge n. 213 del 2023 ha previsto che, dal periodo d’imposta 2023, si applicano anche all’ILIA le disposizioni relative all’IMU riguardo la sostitu- zione dell’Irpef e delle relative addizionali.

Pertanto, nelle istruzioni i riferimenti all’IMU si intendono effettuati anche all’IMI, all’IMIS ed all’ILIA.

Terreni esenti IMU

Nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito 

agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’IMU che l’Irpef. Restano assoggettati a Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’IMU

Ad esempio sono esenti dall’IMU i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Mi- nistero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni IMU si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze www.finanze.gov.it.

In tali casi va barrata la casella “IMU non dovuta” (colonna 9).

 

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere rivalutati, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento (ar- ticolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari, rispettivamente dell’80 e del 70 per cento, non va appli- cata per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni e hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo pro- fessionale (art. 14, comma 3, legge 15 dicembre 1998, n. 441). Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso. Resta, invece, ferma la rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quale ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati del 30 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. L’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalu- tazione sopra descritta dell’80 e del 70 per cento laddove prevista.

(vedi Appendice alla voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”).

L’ulteriore rivalutazione, invece, non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

L’articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, ha previsto per gli anni 2024 e 2025 un particolare regime age- volato per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In par- ticolare, i suddetti redditi dominicali e agrari concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti per- centuali:

a)  fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b)  oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c)  oltre 15.000 euro, 100 per cento.

La descritta agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo fami- liare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare (articolo 1, comma 705 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

COMPILAZIONE DEL QUADRO RA

Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente. Se nel corso del 2024 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se devono essere dichiarati più di 22 terreni occorre compilare un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso indicare i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA23 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).

Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nel caso in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8.

I redditi dominicali e agrari possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”.

 

Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici de- rivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, come modificato dall’articolo 1 comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Pertanto, nelle ipotesi descritte il re- lativo reddito va indicato nel presente quadro RA.

Nel caso di produzione di energia oltre i limiti sopra riportati, il reddito va indicato nel Fascicolo 3 nel quadro RD o, se si è optato per la determinazione dei redditi nei modi ordinari, nei quadri RF o RG, secondo le relative istruzioni. I contribuenti tenuti alla compilazione dei quadri RD o RG sono comunque tenuti a compilare il presente quadro RA per la determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia entro i limiti sopra descritti.

 

I redditi dominicali e agrari delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

 

L’imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo e/o di enoturismo, rispettivamente, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dell’art. 1, commi da 502 a 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di oleoturismo e attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 1, rispettivamente commi 513 e 225, della legge n. 160 del 2019, deve determinare il reddito corrispondente a quest’ultima attività nel quadro RD, contenuto nel Fascicolo 3.

Per l’attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un’impresa agricola familiare o il titolare di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l’apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fa- scicolo 3.

 

Righi da RA1 a RA22

Per ciascun terreno indicare i seguenti dati.

Colonna 1 (Reddito dominicale non rivalutato): ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali, non rivalutato. Fino al- l’emanazione del decreto di cui all’art. 32, comma 3-bis, del TUIR il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR, è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incre- mentata del 400 per cento. Il reddito dominicale determinato ai sensi del citato decreto, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4- ter dell’art. 28 del TUIR, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis). Qualora la rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla pro- duzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) risultasse più alta del reddito dominicale delle colture, in colonna 1 dovrà essere indicata la rendita catastale del predetto immobile.

 

Colonna 2 (Titolo) indicare uno dei seguenti codici:

“1” proprietario del terreno non concesso in affitto;

“2” proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);

“3” proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);

“4” conduttore del fondo, (diverso dal proprietario) o affittuario;

“7” titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

“8” titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;

“9” titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7 oppure 4 o 7.

In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

 

Colonna 3 (Reddito agrario non rivalutato): ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali, non rivalutato.

Fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 32, comma 3-bis, del TUIR il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili og- getto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR, è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la parti- cella, incrementata del 400 per cento.

 

Colonna 4 (Periodo di possesso): indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365, se per l’intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può es- sere superiore a 365.

 

Colonna 5 (Percentuale di possesso): indicare la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

 

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del ca- none (regime vincolistico) indicare l’ammontare del canone risultante dal contratto, rapportato al periodo indicato nella colonna 4.

 

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

“2” perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha de- nunciato all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’IRPEF;

“3” terreno in conduzione associata;

 

 

“4” terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);

“6” se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui ai codici 2 e 4

 

Colonna 8 (Continuazione): se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltu- ra”, occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.

 

Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti IMU”. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi, la casella della presente colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all’intero periodo d’imposta.

 

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, che fruiscono del regime agevolato previsto dall’articolo 1, comma 44, legge11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215. Per gli anni 2024 e 2025, infatti, i redditi do- minicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a)    fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b)    oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c)    oltre 15.000 euro, 100 per cento.

Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti righi, barrando la casella “Continuazione” e la casella “Coltivatore diretto o IAP”; quest’ultima solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la pre- sente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

Ai fini della compilazione delle colonne successive va individuata per ciascun terreno la percentuale dell’ulteriore rivalutazione da appli- care. L’ulteriore rivalutazione è pari:

– al 30 per cento se non è barrata la casella di colonna 10;

– a zero se, invece, è barrata la casella di colonna 10.

 

Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile): indicare il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato per il qua- le non è dovuta l’IMU, nel caso in cui non sia barrata la casella di colonna 10 “IAP”.

 

Colonna 12 (Reddito agrario imponibile): indicare il reddito agrario imponibile per ciascun terreno nel caso in cui non sia barrata la ca- sella di colonna 10 “IAP”.

 

Colonna 13 (Reddito dominicale non imponibile) indicare il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l’IMU.

 

ATTENZIONE Quando i dati del singolo terreno sono esposti in più righi (ad esempio nel corso del periodo d’imposta oggetto della pre- sente dichiarazione sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso), il reddito agrario del terreno è dato dalla somma delle quote di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo.

L’importo del reddito agrario deve essere riportato esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.

 

ATTENZIONE Quando i dati di un terreno sono esposti in più righi gli importi relativi al reddito dominicale imponibile e non imponibile (co- lonne 11 e 13), nonché l’importo domenicale IAP di colonna 14, devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso

 

Colonna 14 (Reddito dominicale IAP): indicare, indipendentemente dall’importo, il reddito dominicale dei coltivatori diretti e degli im- prenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 “IAP” barrata).

 

Colonna 15 (Reddito agrario IAP) indicare indipendentemente dall’importo, il reddito agrario dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. (casella di colonna 10 “IAP” barrata).

 

Colonna 16 (Produzione vegetali): barrare la casella qualora il rigo è compilato per l’attività agricola dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, così come previsto dall’art. 32, comma 2, lett. b-bis), articolo 32 del TUIR.

 

 

Rigo RA23 (Totali):

in Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile): indicare il totale degli importi riportati nelle colonne 11 dei righi RA1 e seguenti, som- mati al totale dei redditi riportati nelle colonne 14 dei predetti righi, al netto della quota esente proporzionalmente calcolata tenendo conto di quanto riportato nella colonna 15.

Al riguardo, si pensi ad un contribuente IAP che abbia compilato più righi del quadro RA, valorizzando rispettivamente le sole colonne 14 e 15. In particolare al:

– rigo RA1 Colonna 14 € 5.000 e Colonna 15 € 3.000

– rigo RA2 Colonna 14 € 7.000 e Colonna 15 € 5.000

– rigo RA3 Colonna 14 € 10.000 e Colonna 15 € 8.000

€ 22.000                  € 16.000

 

Totale reddito fondiario € 38.000 dei quali

€ 10.000 non concorrono alla base imponibile

€ 5.000 concorrono per il 50 per cento (€ 2.500)

€ 23.000 concorrono per intero

 

Conseguentemente, nella presente colonna riportare € 14.762, ovvero il 57,89 per cento (€ 22.000/ € 38.000) di € 25.500.

 

in Colonna 12 (Reddito agrario imponibile): indicare il totale degli importi riportati nelle colonne 12 dei righi RA1 e seguenti, sommati al totale dei redditi riportati nelle colonne 15 dei predetti righi, al netto della quota esente proporzionalmente calcolata tenendo conto di quanto riportato nella colonna 14.

Nell’esempio di cui sopra, nella presente colonna riportare € 10.738, ovvero il 42,11 per cento (€ 16.000/ € 38.000) di € 25.500.

 

in Colonna 13 (Reddito fondiario non imponibile): indicare il totale degli importi riportati nelle colonne 13 dei righi da RA1 a RA22, sommato alla quota esente dei redditi agrario IAP e dominicale IAP. Tale importo va riportato nel rigo RN50, col. 2.

 

in Colonna 14 (Domenicale IAP): indicare il totale degli importi riportati nelle colonne 14 dei righi RA1 e seguenti, ovvero il totale del reddito dominicale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,

n. 99, iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 “IAP” barrata).

 

in Colonna 15 (Agrario IAP): indicare il totale degli importi riportati nelle colonne 15 dei righi RA1 e seguenti, ovvero il totale del reddito agrario dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 “IAP” barrata).

 

Gli importi delle colonne 11 e 12 dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 5. Il totale dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. L’importo della colonna 13 va riportato nel rigo RN50, col. 2. Se è stato compilato più di un quadro RA occorre riportare i totali delle colonne 11, 12 e 13 nel rigo RA23 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).

 

Si rimanda alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello PF 2025/2024, disponibili sul sito internet, relativamente alle ipotesi di compilazioni di più righi per un singolo terreno, con conseguente presenza di più codici nella colonna 2 “Titolo”.

 

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