Sono detraibili le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione (compreso quelle relative alla mensa scolastica) e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 % per ciascuno. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta effettivamente da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della stessa.
Rigo modello Unico |
anno di imposta 2016 |
da RP 8 a RP 13 |
Codice 12 |
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anno di imposta 2015 |
da RP 8 a RP 12 |
Codice 12 |
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anno di imposta 2014 |
(1) |
(1) |
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anno di imposta 2013 |
(1) |
(1) |
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Rigo modello 730 |
anno di imposta 2016 |
da E 8 a E10 |
Codice 12 |
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anno di imposta 2015 |
da E 8 a E12 |
Codice 12 |
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anno di imposta 2014 |
(1) |
(1) |
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anno di imposta 2013 |
(1) |
(1) |
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Beneficio |
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Detrazione del 19 % |
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Limite spesa |
€ 800 ad anno per alunno / studente In pratica, lo sconto massimo ottenibile è quindi di 152,00 euro (800,00x 19%). (2) |
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Spese incluse |
gite scolastiche, assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro) deliberato dagli organi d’istituto. Se le spese sono pagate alla scuola, Caf e intermediari abilitati non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta tramite la scuola, ma sia pagata ad esempio all’agenzia di viaggi. |
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Spese escluse |
Non si può fruire della detrazione per l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (circolare 3/E del 2016). |
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Requisiti |
Spesa sostenuta per se stessi e/o familiari fiscalmente a carico. |
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Documentazione necessaria |
la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – con l’indicazione nella causale del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno ovvero, in caso di pagamento effettuato in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. |
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Riferimento normativo |
articolo 15 – Detrazioni per oneri comma 1 lettera e bis) T.u.i.r. inserita dalla legge 107/2015). |
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Note |
Questa detrazione non è cumulabile con le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa. |
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(1) Fino all’anno d’imposta 2014 le spese relative alla scuola dell’infanzia e relative al primo ciclo di istruzione (elementari) erano escluse dal computo delle spese detraibili.
(2) limite in vigore dal 2019
negli anni precedenti:
2018 € 786,00 ad anno per alunno/studente - sconto massimo ottenibile: € 149,00 (400,00x 19%);
2017 € 717,00 ad anno per alunno/studente- sconto massimo ottenibile: € 136,00 (717,00x 19%);
2016 € 564,00 ad anno per alunno/studente - sconto massimo ottenibile: € 107,00 (400,00x 19%).