Questa tipologia di spesa rientra tra quelle per le quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta.
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), (D.P.R. 917/1986), o in altre disposizioni di legge.
Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta, ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia dell'onere sostenuto.
Tabella riepilogativa delle condizioni di detraibilità
Importo Minimo | Importo Massimo | Percentuale Detrazione |
---|---|---|
€ 30 | € 30.000 | 26% |
Normativa e condizioni
- Limite detrazione:
- Importo annuo non inferiore a € 30,00 e non superiore a € 30.000,00.
- Dal 2025, chi ha redditi superiori a € 75.000 deve calcolare le detrazioni agevolabili secondo tetti massimi parametrati al proprio reddito e al numero di figli a carico, con esclusione di determinate spese.
- Beneficio: Detrazione 26% (1) - sconto massimo ottenibile è di € 7.800,00 (€ 30.000,00 x 26%)
- Beneficiario: Colui che sostiene la spesa.
- Requisiti: -
- Spese incluse: donazione a favore di partiti iscritti nell'apposito registro nazionale previsto dall'articolo 4 del Dl n.149/2013.
Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L’agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro e dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 62 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica. - Spese escluse:
- per versamenti effettuati a fronte del tesseramento.
- Documentazione: Idonea documentazione intestata al contribuente, con la data del pagamento e attestante il versamento (ricevuta, estratto conto, bollettino, ecc.).
- Tracciabilità dei pagamenti: Con decorrenza 1° gennaio 2020 per poter beneficiare delle detrazioni Irpef del 19% è necessario che il pagamento della spesa sia effettuato con:
- assegno/bonifico bancario o postale
- carte di debito, di credito e prepagate (articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
- Riferimento normativo : Articolo 15 - Detrazioni per oneri (comma 1.1) TUIR
- Note: Le detrazioni per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche sono state introdotte dagli articoli 5 e 6
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, mediante l’inserimento nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
(1) 24% dal 2013;
26% dal 2014.