Spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità

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Beneficio Deduzione spesa
Beneficiario

La deduzione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa

Limite
  •  
Requisiti

sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

  • coniuge;
  • generi e nuore;
  • figli, compresi quelli adottivi;
  • suoceri e suocere;
  • discendenti dei figli;
  • fratelli e sorelle (anche unilaterali);
  • genitori (compresi quelli adottivi);
  • nonni e nonne
Documentazione
  • Fatture o ricevute fiscali intestate al contribuente o al familiare. Per l’acquisto di medicinali la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
  • Copia del certificato di disabilità o verbale della commissione medica ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992;
  • Prova del pagamento (ricevute, estratti conto, ecc.).
Spese incluse

Le spese di assistenza specifica sostenute da persone con disabilità relative:

  • all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • al personale con la qualifica di educatore professionale;
  • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 1° giugno 2012).

Le persone con disabilità possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento.

Spese escluse  
Modalità di pagamento
  • I pagamenti devono essere effettuati con mezzi tracciabili per le spese sanitarie sostenute dal 2020 in poi (salvo eccezioni per strutture pubbliche).
Riferimento normativo
Giurisprudenza  
Note  

Non vanno indicate in   questo rigo le spese di seguito elencate, in quanto oneri detraibili da indicare nella Sezione I, nei righi da RP1 a RP4:

  • spese chirurgiche;
  • spese per prestazioni specialistiche;
  • spese per protesi dentarie e sanitarie;
  • spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento delle persone con disabilità;
  • spese per i veicoli per persone con disabilità;
  • spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone   con disabilità.

 

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