Gli scambi di beni e le prestazioni di servizio in ambito comunitario, fra soggetti appartenenti a due diversi Stati, sono considerati “operazioni intracomunitarie” se rispettano tre condizioni essenziali:
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requisito soggettivo: ciascun soggetto è titolare di un codice IVA comunitario attivo all’atto dell’operazione;
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requisito oggettivo: la transazione è a titolo oneroso;
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requisito territoriale:
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i beni vengono trasportati o spediti da un Paese all’altro della Comunità (compravendita di beni);
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i servizi si considerano effettuati nello Stato quando sono resi a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (prestazione di servizi).
Al fine di consentire i controlli fiscli e gli aggiornamenti statistici, i titolari di partita i.v.a., iscritti al VIES, che effettuano scambi intracomunitari di beni e di servizi, sono obbligati a presentare periodicamente, escluivamente con modalità telematica, gli elenchi Intrastat (1) in cui dovranno essere riportate tutte le informazioni sulle operazioni intracomunitarie.
soggetti obbligati | Tutti i titolari di partita i.v.a. che effettuano operazioni B2B con Stati membri dell’Unione Europea. Per i soggetti regime forfetario l'adempimento è limitato a: acquisto di servizi, acquisto e vendita di prodotti, solo se nell’anno precedente sono stati superiori a € 10.000. |
modalità di presentazione | esclusivamente telematica, tramite: - software o applicazione Intr@web, entrambi scaricabili sul portale dell’Agenzia delle dogane; - servizi telematici Fisconline o Entratel tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate; - un intermediario come ad esempio il commercialista che si occupi di monitorare le tue fatture e di effettuare gli invii al momento giusto. |
termine di presentazione | entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (2) |
periodicità | - mensile, per operazioni oltre € 50.000; - trimestrale, per operazioni al di sotto di € 50.000. |
operazioni escluse | Nei modelli Intrastat non devono essere riportate le operazioni relative a: - ambito immobiliare; - trasporto di persone; - noleggio a breve termine di mezzi di trasporto; - prestaioni nel settore della ristorazione e catering e similari; - prestazioni di servizi di cui all’art. 7-quarter e art. 7-quinquies del DPR n. 633/72; - attività effettuate nei confronti di soggetti privati; - soggetti che non sono nella UE. |
modulistica |
Modello 1-bis, cessione di beni intracomunitari; |
(1)
sino dal 01.01.2022
per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi:
Negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella ‹‹Natura della transazione›› di cui all’Allegato XI. I soggetti di cui all’articolo 6, comma 4 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010, vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al comma precedente. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata al comma 1. Ai fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è rilevata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
Per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.
per gli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis):
- mensilmente: qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a € 350.000.
- trimestralmente: Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale.
per gli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater):
Per gli acquisti di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.
Le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi. Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2quater con cadenza trimestrale.
sino al 31.12.2021
per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi:
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mensilmente: per i soggetti che effettuano cessioni di beni e servizi superiori a 50 mila euro nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti;
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trimestralmente: per i soggetti che effettuano cessioni di beni e servizi superiori a 50 mila euro nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti;
per gli acquisti di beni e/o di servizi:
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mensilmente: per i soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi superiori a 50 mila euro nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti;
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trimestralmente: per i soggetti che effettuano cessioni di beni e servizi superiori a 50 mila euro nel trimestre di riferimento e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.
(2) i termini di presentazione dei suddetti Modelli sonostati modificati dall’articolo 3, comma 2, del Decreto legge n. 73/2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), in vigore dal 22 giugno 2022, fissandoli entro il termine del mese successivo al periodo di riferimento; in sede di conversione in legge di detto decreto (Legge n. 122/2022), la scadenza è stata riportata al 25 del mese successivo del periodo di riferimento.
Ved. anche:
Sanzioni elenchi intrastat
Normativa di riferimento:
D.L. 23/01/1993, n. 16, art. 6;
D.M. 21/10/1992, n. 602, art. 3 e 8;
D.P.R. 07/01/1999, n. 10; D.M. 22/02/2010;
Circolare 06/08/2010, n. 43/E;
Circolare 21/06/2010, n. 36/E;
Risoluzione 01/06/2010, n. 48/E;
Circolare 18/03/2010, n. 14/E;
Circolare 17/02/2010, n. 5/E.
Determinazione del direttore delle Dogane n. 493869/2021