I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, che effettuano acquisti di beni sul territorio italiano:
- da commercianti al dettaglio;
- per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94 euro (Iva inclusa);
- destinati all'uso personale o familiare (es. abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico, articoli sportivi, oggetti di oreficeria e gioielleria, apparecchi radio-televisivi e accessori, alimentari, giocattoli, computer accessori, strumenti e accessori musicali, apparecchi di telefonia, cosmetici, accessori per autoveicoli, prodotti alcolici e vitivinicoli ecc.);
- da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,
possono, in alternativa,:
- essere effettuate senza pagamento dell'imposta.
- ottenere lo sgravio dell’Iva pagata;
(articolo 38-quater del Dpr 633/1972).
Tale disposizione beneficio è, inoltre, subordinato all’emissione, da parte dell’esercente, di fattura a norma dell'articolo 21, in cui dovranno essere indicati gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.
L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
La fattura o il documento emessi sono annotati nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, in maniera distinta dalle altre operazioni, come non imponibili. Il relativo ammontare è indicato, poi, nel rigo VE32 della dichiarazione annuale, tra le altre operazioni non imponibili, e non concorre alla formazione del plafond disponibile.
In caso di mancata esportazione entro il terzo mese da quello dell’acquisto o di mancata trasmissione, da parte del cessionario, della fattura vidimata dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello dell’operazione, il cedente procede alla regolarizzazione dell’operazione, a norma dell'articolo 26 del Dpr 633/1972, sul registro delle fatture emesse per la sola Iva.
In dichiarazione, il valore imponibile deve essere riportato nel rigo VE32, tra le operazioni non imponibili e la relativa imposta annotata nel rigo VE24, tra le variazioni e gli arrotondamenti d’imposta sulle operazioni imponibili, con segno positivo, al fine di evidenziare il relativo debito Iva.
Per non incorrere nel rischio dell’addebito dell’Iva in caso di mancata restituzione, nei termini previsti, della fattura di vendita vistata dalla dogana di uscita, è consigliabile emettere
fattura con Iva, provvedendo al rimborso della stessa (tramite accredito su conto corrente, a mezzo assegno bancario eccetera), solo dopo il trasporto dei beni fuori della Comunità, entro tre mesi dalla cessione e dalla restituzione dell’esemplare della fattura vistata entro il mese successivo.
E’ possibile tuttavia avvalersi di soggetti intermediari denominati società di tax refund o tax free (tra cui Tax Free Vat Refund Service for Tourists SpA, Innova Taxfree Group, dgm srl,) per facilitare il recupero dell’iva da parte del viaggiatore straniero.
In tal caso il viaggiatore straniero, su proposta del venditore, sottoscrive un apposito modulo di accettazione del servizio offerto e delle condizioni che gli vengono proposte.
Saranno quindi le società di tax refund a rimborsare direttamente l’imposta (al netto di una commissione) ai viaggiatori dopo aver ricevuto la fattura vistata dalle autorità doganali ed effettuato il controllo dei requisiti normativamente previsti.
Il rimborso dell’Iva avviene in contanti, qualora sia presente un apposito ufficio della società di tax refund, nei principali aeroporti e valichi di frontiera.
Quando l’Iva non è rimborsata in contanti alla frontiera, il cedente emette una fattura che reca il logo della società di tax refund alla quale è associato, ed è a quest’ultima che l’acquirente deve spedire o consegnare la fattura munita del visto dell’ufficio doganale.
In sostituzione della fattura, il cedente può rilasciare un documento denominato “tax free shopping chèque”, contenente tutti gli elementi previsti per la fattura, che costituisce titolo per il rimborso (risoluzione 601594/1989).